Ordinanza n. 766/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento 1 della Determina -OMISSIS- del 3/2/2026 avente ad oggetto Determina -OMISSIS- del 30-01-2026 Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele Appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonche servizi complementari servizio di pulizia locali ed aree di proprieta e/o a qualsiasi titolo in uso al comune compreso servizio di pulizia dell area cimiteriale del comune di Caiazzo LOTTO 1 CIG -OMISSIS- e LOTTO 2 CIG -OMISSIS-. Determina di aggiudicazione. Presa d'Atto Impegno di spesa Provvedimenti limitatamente all’aggiudicazione del lotto 1 alla controinteressata Atti presupposti 1 verbali del seggio di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata 2 Atti di indizione gara bando disciplinare e capitolato tecnico se ed in quanto lesivi 3 Contratto se sottoscritto 4 Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente E per l’accertamento del diritto ad ottenere l’aggiudicazione con reintegra in forma specifica nel servizio anche tramite eventuale subentro Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 25\2\2026 : Per l annullamento previa sospensiva e decreto inaudita altera parte 1 della Determina RG.-OMISSIS- RS.27 del 24/2/2026 avente ad oggetto Determina -OMISSIS- del 30-01-2026 Comunita Montana Tanagro Alto e Medio Sele di aggiudicazione della gara per appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonche servizi complementari servizio di pulizia locali ed aree di proprieta e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell area cimiteriale del comune di Caiazzo LOTTO 1 CIG -OMISSIS- e LOTTO 2 CIG -OMISSIS-. Presa datto determina -OMISSIS- del 3/2/2026 di assunzione di impegno di spesa Presa datto affitto di Ramo di Azienda societa -OMISSIS- SRL a favore della Societa -OMISSIS- SRL, con sede in -OMISSIS- NA - Esecuzione anticipata per gli O.E. dei relativi contratti ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 – Provvedimenti Atto conseguenziale 1 Contratto se sottoscritto 2 Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente.E per l’accertamento del diritto ad ottenere l’aggiudicazione con reintegra in forma specifica nel servizio anche tramite eventuale subentro Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.R.L. il 4\3\2026 : Per l'annullamento in via incidentale a) Della Determina -OMISSIS-, R.G. -OMISSIS- del 30.01.2026 con cui la Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, previo annullamento in autotutela della determina R.G. -OMISSIS- del 21/11/2025, ha approvato la graduatoria relativa alla procedura di gara per l’affidamento dell’ “Appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonché' servizi complementari, servizio di pulizia localied aree di proprietà e/o a qualsiasi titolo, in uso al comune, compreso servizio di pulizia dell’area cimiteriale del comune di Caiazzo”, LOTTO 1 CIG: -OMISSIS-”, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la ammissione e conseguente collocazione della società -OMISSIS- s.r.l. al secondo posto; b) Della graduatoria finale in data 30/10/2025, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la ammissione e conseguente collocazione della società -OMISSIS- s.r.l. al secondo posto; c) Delle Determine RG. -OMISSIS- del 03.02.2026 e n. -OMISSIS- del 24.02.2026 del Comune di Caiazzo, limitatamente alla parte in cui è stato preso atto della riammissione e consguente collocazione della -OMISSIS- al secondo posto della graduatoria finale; d) Dei verbali di gara relative alle sedute del 13 luglio 2025, 26 agosto 2025, 17 e 27 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione ha ammesso e valutato la offerta presentata dalla -OMISSIS- s.r.l. che sarebbe dovuta, invece, essere esclusa per le ragioni dedotte con il presente gravame; e) Dei verbali di gara, con particolare riferimento al verbale in seduta riservata del 13.07.2025, anche nella parte in cui la commissione di gara ha valutato l’offerta tecnica della -OMISSIS- in luogo della sua esclusione dalla procedura di gara; f) Del provvedimento di ammissione, ove adottato, nonché dei provvedimenti impliciti o anche per silentium, con cui è stata disposta l’ammissione e valutazione della offerta presentata dalla -OMISSIS- omettendo di rilevare le cause di esclusione indicate nei motivi del presente ricorso incidentale nonché, ove lesive, delle comunicazioni relative al prosieguo delle operazioni di gara; g) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale; h) Del disciplinare di gara, se e in quanto contenente prescrizioni difformi dai criteri ambientali minimi vigenti ovvero nel senso di non imporre la documentazione della conformità degli automezzi offerti ai suddetti criteri ambientali. i) Del disciplinare di gara ove interpretato nel senso che l’art. 18.2, nella parte in cui stabilisce che la certificazione debba essere “rilasciata da un Ente di certificazione accreditato …. o da un altro ente firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico" non trovi applicazione alla certificazione SA8000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una gara per servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e pulizia, nonché successivo provvedimento di presa d’atto dell’affitto di ramo d’azienda ed esecuzione anticipata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 alla controinteressata, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e il subentro nel servizio. Con motivi aggiunti ha contestato il successivo provvedimento con cui la stazione appaltante ha preso atto dell’affitto di ramo d’azienda in favore della società divenuta aggiudicataria e ha disposto l’esecuzione anticipata dei contratti. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per asserite criticità relative all’avvalimento, ai criteri ambientali minimi, alla certificazione SA8000 e all’attribuzione del punteggio per il basso impatto ambientale. Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che sussista una sostanziale continuità tra la società controinteressata e il consorzio cedente nell’ambito del contratto di affitto di ramo d’azienda, circostanza che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della prima dalla gara. Ha inoltre ritenuto che le medesime criticità si estendano alla cessionaria del ramo d’azienda, successivamente divenuta aggiudicataria. Il ricorso incidentale non è stato ritenuto assistito da un favorevole fumus: la contestazione sull’inefficacia dell’avvalimento collegato all’aggiudicazione è stata reputata non rilevante; l’avvalimento premiale, anche ove comportasse la perdita dei sei punti previsti dal disciplinare, non avrebbe determinato l’esclusione; i CAM sono stati qualificati prevalentemente come requisiti di esecuzione, verificabili nella fase esecutiva; la censura sul punteggio ambientale non è apparsa persuasiva, poiché il punteggio dipendeva anche da ulteriori caratteristiche indicate nell’offerta tecnica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella necessità di escludere dalla gara la società originaria e di estendere le relative criticità alla cessionaria del ramo d’azienda. Ha ravvisato anche il periculum in mora con riguardo all’eventuale stipulazione del contratto. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione limitatamente alla stipulazione del contratto e ha ordinato alla stazione appaltante di rinnovare la gara conformandosi alle indicazioni dell’ordinanza. Non ha sospeso l’affidamento sotto riserva, ritenendo necessario assicurare nelle more la continuità del servizio. Ha precisato che resta ferma la responsabilità della stazione appaltante per eventuali ritardi ingiustificati nella rinnovazione della procedura. La stazione appaltante e le due società controinteressate sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 1.200 euro oltre accessori per la fase cautelare. È stata fissata l’udienza pubblica del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
Esecuzione anticipata per gli operatori economici dei relativi contratti
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato relativo all’esecuzione anticipata, ma l’ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 44 del capitolato speciale d’appalto
I CAM si rivelano più che altro requisiti di esecuzione
La verifica dei criteri ambientali minimi è rimessa alla fase successiva di esecuzione del rapporto, anziché costituire, in via generale, causa di esclusione dalla gara.
lettera a.10 del disciplinare di gara
L’eventuale inefficacia dell’avvalimento premiale avrebbe potuto comportare la perdita dei sei punti previsti, ma non l’esclusione dalla procedura.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando sussiste una sostanziale continuità tra un operatore economico partecipante e il soggetto cedente o concedente un ramo d’azienda, le criticità rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara possono estendersi alla cessionaria, con conseguente necessità di escludere l’operatore ove ne ricorrano i presupposti.
- L’avvalimento premiale, se ritenuto inefficace, può comportare la perdita del punteggio attribuito dal disciplinare, ma non determina l’esclusione dalla gara quando non incide sul possesso di un requisito di partecipazione.
- I criteri ambientali minimi previsti come requisiti di esecuzione devono essere verificati nella fase esecutiva del contratto e, salvo diversa specifica previsione, la loro eventuale inosservanza non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
- Nella fase cautelare, il periculum derivante dalla possibile stipulazione del contratto può giustificare la sospensione dell’aggiudicazione limitatamente alla stipula, senza sospendere l’affidamento sotto riserva quando ciò sia necessario per garantire la continuità di un servizio pubblico.
- La tutela cautelare può consistere nell’ordine alla stazione appaltante di rinnovare la gara secondo le indicazioni conformative contenute nell’ordinanza, ferma la continuità del servizio nelle more della definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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