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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15563/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione del G.i.p. del Tribunale di Brescia, resa in sede di rinvio dopo annullamento parziale dalla Corte di Cassazione, concernente la rideterminazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare. Contestano (1) l'applicazione di una norma (art. 216, ultimo comma, l. fall.) che era stata dichiarata incostituzionale, sostenendo che ciò equivale a esercizio di potestà legislativa illegittima; e (2) l'apertura di un nuovo giudizio con diversa iscrizione che, a loro dire, violerebbe l'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) perché riguarderebbe fatti già definitivamente esaminati dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte costituzionale (sent. n.222/2018) abbia corretto la portata dell'art. 216 l. fall., consentendo al giudice di applicare la norma nella nuova formulazione che ammette durate delle pene accessorie inferiori a dieci anni; dunque il G.i.p. non ha esercitato una potestà legislativa ma ha applicato la norma così ravvisata dalla Corte costituzionale. Inoltre la Corte ha chiarito che il precedente annullamento della Cassazione (sent. n.38459/2019) riguardava solo le pene accessorie e non la responsabilità penale, per cui non sussiste violazione del ne bis in idem. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'impugnazione manifestamente infondata).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Corte costituzionale, sent. n.222 del 5/12/2018

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui la norma imponeva automaticamente dieci anni di sanzioni accessorie, consentendo ora che la loro durata possa essere inferiore. Il G.i.p. ha applicato la norma nella nuova formulazione risultante dalla pronuncia costituzionale.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento). La pronuncia di patteggiamento può essere annullata senza rinvio se la pena principale concordata è fondata su parametri incostituzionali; nel caso concreto l'annullamento di Cassazione ha riguardato però solo le pene accessorie.

  • art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Consente il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; i ricorrenti l'hanno invocato sostenendo applicazione di norma incostituzionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la norma era stata interpretata/modificata dalla Corte costituzionale.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma che tutela il divieto di doppia sottoposizione a giudizio per gli stessi fatti (ne bis in idem processuale). La Corte ha ritenuto che non sussiste violazione perché il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente le pene accessorie oggetto dell'annullamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale norma e ha imposto anche una somma a titolo di ammenda per l'irritualità dell'impugnazione.

  • Sentenza Corte di Cassazione n.38459/2019

    Ha annullato senza rinvio la pronuncia di patteggiamento nella parte relativa alle pene accessorie, nei termini richiamati dalla Corte in questa decisione.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. U., n.33040/2015

    Principio secondo cui l'illegalità sopravvenuta della pena principale concordata su parametri edittali incostituzionali determina la nullità dell'accordo di patteggiamento e l'annullamento senza rinvio della sentenza fondata su tale accordo; utile per distinguerne l'ambito applicativo nel caso in esame.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una disposizione solo in parte (es. perché non consente flessibilità nella durata della pena), i giudici successivi possono applicare la norma nella forma risultante dalla pronuncia costituzionale senza che ciò configuri un esercizio di potestà legislativa.
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza di patteggiamento, è necessario verificare l'oggetto dell'annullamento: se riguarda solo le pene accessorie il giudice di rinvio può limitarsi a rideterminare tali accessori; non si estende automaticamente la revisione alla responsabilità penale o alle pene principali.
  • La nullità dell'accordo di patteggiamento per vizio della pena principale si verifica quando tale pena è fondata su parametri edittali poi dichiarati incostituzionali; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio. Se invece l'incostituzionalità riguarda solo le pene accessorie, l'annullamento coinvolgerà solo quelle.
  • Il divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) opera quando si riapre un giudizio sui medesimi profili di responsabilità già definitivamente esaminati; la rinuncia o il giudizio limitato alle sole questioni indicate nell'annullamento non integra il ne bis in idem.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); va valutata la ritualità e la fondatezza delle doglianze prima di impugnare.
  • La semplice diversa iscrizione del procedimento o la formale apertura di un nuovo fascicolo non impedisce al giudice di trattare questioni specificamente rinviate dalla Cassazione, purché non si revochi il principio del ne bis in idem.

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