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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12389/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma contestando: 1) la nullità della sentenza di primo grado per mutamento del giudice e per l'utilizzo, senza rinnovazione, della testimonianza della persona offesa che sarebbe stata acquisita da composizione del collegio diversa; la revoca dell'esame dell'imputato sarebbe immotivata; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., per omessa valutazione dei criteri richiesti (modalità della condotta, esiguità del danno, abitualità); 3) la mancata concessione dell'attenuante ex art. 648, comma 4, c.p. (valore esiguo del bene, restituzione della puledra, esclusione della recidiva) e la sproporzione della sanzione rispetto al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla rinnovazione del dibattimento: la giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzabilità dei verbali di dibattimento acquisiti in diversa composizione del giudice mediante lettura ex art. 511 c.p.p., se la parte non ha chiesto la ripetizione dell'esame; nel caso concreto la difesa non aveva chiesto la rinnovazione né sollevato eccezioni e il giudice di primo grado ha legittimamente revocato l'esame dell'imputato per sua mancata comparizione senza giustificati impedimenti. Il secondo motivo è stato ritenuto generico: la Corte di appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis considerando il non minimale valore economico della puledra e la reiterazione di reati simili. Anche il terzo motivo è stato giudicato generico e infondato: la Corte d'appello ha escluso l'attenuante dell'art. 648 comma 4 in ragione del valore non esiguo del bene e dell'assenza di spontanea restituzione; la sanzione è stata ritenuta proporzionata anche in considerazione dei precedenti penali. In conclusione la condanna per ricettazione è confermata (la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione e € 400 di multa; il reato di truffa è stato dichiarato estinto per prescrizione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per il grado e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiesta formale di trattazione orale in presenza; rilevanza procedurale della richiesta ma non incide sulla fondatezza dei motivi di cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione, nullità per error in procedendo e violazione di legge; la Corte è entrata nel merito dei rilievi solo se specificamente dedotti

  • art. 525 cod. proc. pen.

    principio di immutabilità del giudice: la giurisprudenza ha precisato che il mutamento della composizione impone la rinnovazione del dibattimento solo se le parti ne chiedono la ripetizione; in difetto è possibile la lettura delle dichiarazioni acquisite

  • art. 511 cod. proc. pen.

    consente la lettura dei verbali di dichiarazioni rese in udienze precedenti e acquisite al fascicolo; la Corte ha ritenuto utilizzabili tali atti quando non sia stata richiesta la rinnovazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato la necessità di una valutazione congiunta di modalità della condotta e esiguità del danno; esclusa nel caso per il valore non minimale della puledra e per la reiterazione di reati

  • art. 648 cod. pen.

    attenuante per ricettazione se il bene ha valore esiguo e sussistono ulteriori parametri quali il comportamento post-fatto (restituzione); la Corte d'appello ha escluso l'attenuante per valore non esiguo e assenza di restituzione spontanea

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena (componente oggettiva e soggettiva, precedenti, entità del profitto): citato dalla Corte per giustificare la misura della pena in considerazione dei precedenti dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione della condanna alle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la composizione del giudice muta, le prove già assunte possono essere utilizzate tramite lettura ex art. 511 c.p.p. se la parte interessata non chiede la ripetizione dell'esame; il silenzio o la mancata richiesta equivale a rinuncia alla rinnovazione.
  • La mancata comparizione dell'imputato e l'assenza di giustificati impedimenti legittimano la revoca dell'esame e non costituiscono di per sé violazione del diritto di difesa, specie se l'imputato ha possibilità successive di rendere dichiarazioni e non vi ha dato seguito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione concreta e motivata: non è applicabile se il valore del bene non è minimale o se emergono indicatori di abitudinarietà della condotta.
  • L'attenuante ex art. 648 comma 4 per la ricettazione presuppone valore esiguo del bene e/o comportamenti post-fatto (es. restituzione spontanea); la sua sussistenza va provata e adeguatamente considerata dal giudice.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o non argomentate sono normalmente dichiarate inammissibili o infondate.
  • La presenza di precedenti penali rilevanti influenza la valutazione sulla tenuità del fatto e sulla misura della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; la discrezionalità di merito sulla valutazione dei fatti è sindacabile in cassazione solo se carente o contraddittoria.

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