Sentenza n. 522/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la quale la ricorrente è venuta a conoscenza, tramite la propria area personale del portale dedicato al concorso, del mancato superamento della prova scritta. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 luglio 2022: - del verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 22 febbraio 2022; - dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 15 al numero 26, ivi espressamente incluso il verbale con il quale l'Amministrazione ha valutato la prova della ricorrente; - della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto dipartimentale di approvazione n. 237 del 1°luglio 2022 pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento straordinario n. 1/27; - ove occorra del questionario e dell'elaborato della ricorrente nonché dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta del concorso, unitamente ai verbali della commissione, alla graduatoria finale e al decreto di approvazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata inidonea alla prova scritta con il punteggio di 14/30, inferiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando, ha impugnato l’esito della prova sostenendo, con il ricorso introduttivo, la disparità di trattamento, il difetto assoluto di motivazione, l’irragionevolezza e la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, per la mancata comunicazione delle ragioni poste a fondamento del punteggio. Con motivi aggiunti ha contestato la genericità dei criteri di valutazione degli elaborati stabiliti dalla Commissione e l’illegittimità della valutazione, assumendo di avere risposto in modo completo e non sintetico alle sei domande della prova scritta. I motivi aggiunti hanno inoltre riguardato i verbali della Commissione, la valutazione dell’elaborato, la graduatoria finale e il decreto di approvazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Il Collegio ha richiamato il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di ampia discrezionalità tecnica: il giudice può intervenire soltanto in presenza di errori di fatto, sviamento logico o contraddittorietà immediatamente rilevabile, non potendo sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a rendere percepibile l’iter valutativo, poiché la Commissione aveva previamente stabilito criteri idonei a orientare e ricostruire la valutazione. In particolare, i criteri attribuivano pari peso alle tre materie, prevedevano il numero minimo di quesiti cui rispondere e graduavano l’accesso alla prova orale in base all’essenzialità o alla maggiore completezza e articolazione delle risposte. Tali criteri non sono stati ritenuti generici e la mera affermazione della ricorrente circa la completezza del proprio elaborato non è stata considerata sufficiente a dimostrare una manifesta irragionevolezza o un errore della Commissione. Le spese sono state integralmente compensate, anche per la peculiarità della controversia e il mancato deposito di memorie da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata poiché, nel contesto della valutazione concorsuale, il punteggio numerico può sintetizzare le ragioni dell’apprezzamento quando siano stati previamente fissati criteri valutativi idonei a rendere ricostruibile l’iter logico della Commissione.
art. 8 del bando di concorso
La disposizione prevedeva l’assegnazione di un punteggio numerico senza disciplinare ulteriormente i criteri di valutazione; tale lacuna è stata colmata dalla predeterminazione dei parametri da parte della Commissione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è stata richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la valutazione delle prove da parte della commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali è ammesso soltanto in presenza di elementi idonei a evidenziare un errore di fatto, uno sviamento logico o una contraddittorietà immediatamente rilevabile.
- Il punteggio numerico attribuito a una prova concorsuale è sufficiente a esprimere la motivazione della valutazione quando la commissione abbia previamente fissato criteri sufficientemente determinati e idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito.
- La contestazione della valutazione concorsuale non può fondarsi sulla sola affermazione del candidato di avere svolto una prova completa o corretta, ma deve indicare concreti profili di manifesta irragionevolezza, travisamento o errore valutativo.
- La predeterminazione dei criteri di valutazione delimita l’ampia discrezionalità tecnica della commissione e consente di ritenere legittimo il successivo giudizio numerico, anche in assenza di una motivazione analitica sulle singole risposte.
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