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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell’Ordinanza del Comune di Montemurlo n. 327 del 31 dicembre 2025 – prot. n. 0000311/2026 dell’8 gennaio 2026 a firma del Dirigente Area B Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo, ricevuta con raccomandata A.R. n. 20191357000-1 il 28 gennaio 2026, ad oggetto “Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino stato dei luoghi opere realizzate in Via Riva 74”; - nonché di tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso il richiamato rapporto della Polizia Municipale P.G. 22503 dell’11 luglio 2025, anche se non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e ha reso inutile la prosecuzione del processo per il venir meno oggettivo della lite. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta del ricorrente.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino relativa a opere realizzate in un immobile sito in Via Riva 74

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Montemurlo che disponeva la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate in Via Riva 74, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, incluso il rapporto della Polizia Municipale. Dopo l'introduzione del giudizio, il Comune ha annullato d'ufficio in autotutela l'ordinanza impugnata. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere quando il ricorrente ottiene integralmente, in via amministrativa, il bene della vita perseguito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere solo quando l'interesse perseguito dal ricorrente risulta pienamente soddisfatto; in tale ipotesi il giudice non deve procedere all'esame dei motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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