Sentenza n. 4695/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K.10/-OMISSIS- del 21 maggio 2024, notificato in pari data, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 28 settembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto tra i quali, in particolare, la nota del Ministero dell’Interno 10 dicembre 2023 prot. n. K.10/-OMISSIS-, recante preavviso di rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sui precedenti penali del padre della richiedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 27 Cost., nonché difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità manifeste. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente fondato il diniego su circostanze estranee alla sua responsabilità, riguardanti la condanna del padre per cessione illecita di sostanze stupefacenti, peraltro qualificata come fatto di lieve entità; il padre era stato assolto dagli ulteriori addebiti di droga, estorsione e minaccia. In corso di giudizio la ricorrente ha inoltre dedotto la successiva riabilitazione del genitore in relazione all’unico reato oggetto di condanna.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. La condanna irrevocabile del padre per reiterata cessione di cocaina, commessa nel decennio antecedente la domanda, è stata considerata un indice significativo di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare di riferimento. Il giudizio ministeriale sulla cittadinanza è prognostico e globale: l’Amministrazione può valutare non atomisticamente i precedenti, ma la loro natura, periodicità e reiterazione, in rapporto all’inserimento futuro nella comunità nazionale. La circostanza che la ricorrente non sia personalmente responsabile dei reati non esclude la rilevanza amministrativa dei precedenti del familiare, poiché l’acquisto della cittadinanza produce effetti anche sul nucleo familiare e deve essere valutato in relazione all’interesse pubblico nazionale. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto violato, perché il diniego non attribuisce alla richiedente la responsabilità del padre, ma considera i relativi fatti quali elementi prognostici nell’esercizio del potere concessorio. La qualificazione del fatto come di lieve entità non è stata ritenuta decisiva, stante l’accertata reiterazione delle cessioni di cocaina e la loro valenza negativa sul piano amministrativo. La successiva riabilitazione del padre non poteva essere valutata, poiché intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Neppure la stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità della ricorrente sono state ritenute sufficienti: tali elementi costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno legale, nonché presupposti necessari ma non sufficienti per la cittadinanza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La residenza legale decennale richiesta per la cittadinanza per naturalizzazione non ha soltanto una dimensione quantitativa, ma comprende un periodo di osservazione nel quale deve emergere una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori della comunità nazionale.
art. 6 legge n. 91/1992
È richiamato quale disposizione che individua i fattori ostativi al riconoscimento dello status al coniuge del cittadino.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla richiedente prima dell’adozione del diniego.
artt. 3 e 6 legge n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente quali parametri asseritamente violati; il giudice ha comunque ritenuto adeguatamente motivato e istruito il diniego.
art. 27 Costituzione
Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, in sede amministrativa, i precedenti penali di un familiare quali elementi prognostici sull’inserimento nella comunità nazionale, senza imputarli alla richiedente.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La condanna del padre per cessione illecita di sostanze stupefacenti, avente a oggetto reiterate cessioni di cocaina, è stata ritenuta elemento di particolare rilevanza prognostica negativa.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per evidenziare gli effetti indiretti della cittadinanza sui familiari, inclusa l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado nei casi previsti.
art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato in relazione alla protezione accordata ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo UE.
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale disciplina dello status di soggiornante di lungo periodo UE.
art. 5 legge n. 91/1992
Richiamato per il diritto soggettivo del coniuge al riconoscimento dello status, salvo i fattori ostativi previsti dalla legge.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per qualificare l’integrazione e l’assenza di pericolosità come condizioni ordinarie per l’ingresso e il soggiorno legale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per qualificare la stabile occupazione e l’integrazione come requisiti ordinari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale decennale costituisce non solo un requisito quantitativo, ma anche un periodo di osservazione qualitativo nel quale il richiedente deve dimostrare una condotta priva di mende e un’adeguata adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- Il giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione è ampiamente discrezionale, prognostico e globale; l’Amministrazione può valutare congiuntamente natura, periodicità e reiterazione degli elementi indicativi dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli fatti.
- I precedenti penali di un familiare possono essere considerati nel procedimento di concessione della cittadinanza come elementi prognostici sull’affidabilità e sull’integrazione del nucleo familiare, senza configurare un’imputazione alla richiedente della responsabilità penale altrui, in ragione degli effetti che l’acquisto della cittadinanza può produrre sui familiari e sull’interesse pubblico nazionale.
- La valutazione amministrativa di un fatto rilevante ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali della vicenda penale possono assumere valenza negativa sul piano amministrativo anche in presenza di esiti processuali parzialmente assolutori o di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
- La riabilitazione penale intervenuta dopo l’adozione del diniego di cittadinanza non può essere utilizzata per contestare la legittimità originaria del provvedimento, poiché l’Amministrazione deve valutare la domanda sulla base della situazione esistente al momento della decisione.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità del richiedente costituiscono condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno legale e presupposti minimi per la domanda di cittadinanza, ma non dimostrano da sole il possesso del più ampio requisito di affidabilità e di compiuta integrazione richiesto per la naturalizzazione.
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