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Sentenza

Sentenza n. 2912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, che aveva respinto l'appello contro una sentenza di ottemperanza ritenendo integralmente eseguito il giudicato relativo alla rivalutazione di interventi edilizi e istanze di condono

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a., sostenendo che dopo la sentenza revocanda fossero stati rinvenuti documenti decisivi, non producibili nel precedente giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. I documenti consistevano in atti e verbali formati dal commissario ad acta nell'esecuzione di altre sentenze e avrebbero dimostrato l'esistenza di due istanze di condono, riferite all'intero fabbricato "E", da ritenersi comprensive anche dell'appartamento del ricorrente. La sentenza revocanda, tuttavia, aveva già esaminato sia l'esistenza delle istanze relative al fabbricato sia la tesi secondo cui esse si riferissero anche all'unità abitativa del ricorrente, ritenendo non dimostrata tale specifica inerenza e la perdurante pendenza delle domande. Il ricorrente ha quindi riproposto in sede di revocazione una questione già scrutinata nel giudizio originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede documenti sopravvenuti o successivamente rinvenuti che siano decisivi e che non fossero producibili nel giudizio originario per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Nel caso concreto, gli atti prodotti non dimostravano l'esistenza di un'istanza di condono specificamente riferita agli abusi dell'unità abitativa del ricorrente, ma attestavano soltanto, come già la documentazione esaminata nel giudizio precedente, l'esistenza di istanze concernenti l'intero fabbricato "E". Mancava pertanto il carattere della decisività. Inoltre, la contestazione della valutazione compiuta dalla sentenza revocanda avrebbe integrato, al più, un error in iudicando, non sindacabile mediante revocazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario

    La revocazione è ammissibile soltanto in presenza di documenti successivamente rinvenuti, decisivi per la controversia e non producibili nel giudizio originario per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

  • art. 106 c.p.a.

    La disposizione richiama i casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile, tra cui quello disciplinato dall'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

  • art. 22 e 23 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate nella ricostruzione degli atti edilizi relativi al fabbricato, senza costituire la base decisoria dell'inammissibilità della revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell'art. 106 c.p.a., richiede congiuntamente che il documento sia decisivo e che non sia stato producibile nel giudizio originario per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
  • Non è decisivo, ai fini della revocazione, un documento che confermi circostanze già conosciute e valutate nella sentenza revocanda senza dimostrare il fatto specifico sul quale si fondava la decisione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare la correttezza dell'interpretazione o della valutazione probatoria compiuta dal giudice nella sentenza impugnata: l'eventuale erroneità integra un error in iudicando, estraneo al giudizio revocatorio.
  • Quando la sentenza revocanda ha già esaminato e respinto l'argomento fondato su determinati documenti, la successiva produzione di atti aventi il medesimo contenuto dimostrativo non integra il ritrovamento di documenti decisivi idoneo a fondare la revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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