Cassazione Penale, Sentenza n. 00216/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava principalmente la violazione di norme processuali per essere stato giudicato con rito cartolare anziché con discussione orale. Sosteneva che l'appello era stato proposto il 29/05/2024 e che, per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2024, dovevano applicarsi le disposizioni transitorie che consentivano di richiedere la trattazione orale entro quindici giorni liberi prima dell'udienza (art. 23-bis d.l. n.137/2020). Nella fattispecie: il decreto di citazione per l'udienza in appello era stato notificato al difensore il 29/01/2025; il difensore rinunciava il 30/01/2025; il ricorrente rimaneva senza difesa fino al 27/02/2025 e nominava un nuovo difensore notificato il 01/03/2025; il nuovo difensore presentava istanza di trattazione orale il 04/03/2025 che veniva rigettata come tardiva. Denunciava violazione del diritto di difesa. In aggiunta deduceva che la Corte d'appello non aveva esaminato una memoria difensiva, aveva negato ingiustificatamente le circostanze attenuanti generiche e aveva motivato in modo insufficiente la dosimetria della pena (richiamo sommario all'art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione della normativa processuale sulla trattazione orale) e ha annullato la sentenza impugnata. Il Collegio ha applicato la disposizione transitoria dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n.150/2022 stabilendo che per gli appelli proposti entro il 30/06/2024 continuano ad applicarsi le norme del d.l. n.137/2020 (art. 23-bis, comma 4) che prevedono la possibilità di chiedere la discussione orale entro quindici giorni liberi prima dell'udienza. Poiché l'appello era stato proposto il 29/05/2024 e l'istanza di trattazione orale era stata depositata il 04/03/2025, ossia entro i quindici giorni liberi anteriori all'udienza fissata per il 29/05/2025, la richiesta è stata ritenuta tempestiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania che procederà con trattazione orale. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte ha interpretato il comma 2 come norma transitoria che conserva l'applicazione delle disposizioni del d.l. n.137/2020 per le impugnazioni proposte fino al 30/06/2024
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23-bis, comma 4: "formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza"
La Corte ha ritenuto che, per gli appelli proposti entro il 30/06/2024, la richiesta di discussione orale debba essere valutata con il termine dei quindici giorni liberi prima dell'udienza (e non con i termini introdotti dal successivo d.lgs. n.150/2022)
codice penale
Richiamato dal giudice di merito per la dosimetria della pena; la Corte di cassazione ha ritenuto assorbite le censure sulla motivazione della misura e ha rimesso la valutazione al nuovo giudizio orale
Massime di principio
- Quando vi è conflitto tra disciplina procedurale nuova e quella precedente, verificare la data di proposizione dell'impugnazione: le norme transitorie possono mantenere applicabili le regole anteriori per determinati termini
- Per gli appelli proposti entro il 30/06/2024 la richiesta di trattazione orale deve essere valutata rispetto al termine di "quindici giorni liberi prima dell'udienza" stabilito dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020; quindi il termine si computa rispetto alla data dell'udienza e non dalla notifica del decreto di fissazione dell'udienza
- La presenza o l'assenza di difensore nel periodo utile per proporre istanza di discussione orale può incidere sul diritto di difesa: se la richiesta viene presentata entro il termine corretto previsto dalla norma applicabile, la sua tardività non può essere opposta con efficacia se il termine è stato rispettato a norma transitoria
- Il rigetto dell'istanza di trattazione orale per presunta tardività, se contrario alle norme vigenti o alle disposizioni transitorie, può costituire motivo di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio orale
- Le questioni di merito (esame di memorie, riconoscimento di circostanze attenuanti, motivazione sulla pena) possono risultare assorbite se la Corte di legittimità accerta un vizio procedurale che giustifica il rinvio; tuttavia tali questioni potranno essere riesaminate dalla Corte di appello nel nuovo giudizio orale
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