Cassazione Penale, Ordinanza n. 11618/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra un omicidio commesso nel gennaio 1988 e la successiva partecipazione a sodalizio mafioso contestata dal 1999 con permanenza. Sostiene che il giudice abbia disatteso la giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso, perché dall'accertamento del reato associativo emergerebbe che l'imputato era inserito nel gruppo armato del clan e che l'omicidio sarebbe stato funzionale al mantenimento del controllo del territorio e al contrasto con clan rivali. Il giudice dell'esecuzione ha invece valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti e ha escluso che l'omicidio fosse stato programmato sin dall'ingresso nel sodalizio. La doglianza è stata ritenuta incentrata solo sul nesso di strumentalità dell'azione rispetto alle esigenze del clan, senza dimostrare una specifica previsione ab origine del singolo fatto-reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia attenuto ai principi consolidati in tema di continuazione, richiedendo la verifica rigorosa della preordinazione dei successivi reati al momento della commissione del primo fatto o dell'ingresso nel sodalizio. La motivazione dell'ordinanza impugnata, basata anche sulla notevole distanza temporale tra omicidio e partecipazione associativa, è stata considerata congrua e immune da vizi. Il ricorso è stato giudicato meramente assertivo, poiché fondato solo sulla strumentalità del delitto alle finalità del clan, elemento ritenuto insufficiente a integrare il vincolo della continuazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati; richiede la verifica della preesistenza di un unico disegno criminoso.
non citato come norma sostanziale, ma il contesto è quello dell'esecuzione penale e del procedimento incidentale in sede esecutiva.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale e colposa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e concreta della preordinazione dei reati successivi, che devono risultare programmati almeno nelle loro linee essenziali già al momento del primo fatto o dell'ingresso nel sodalizio.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la comune finalità criminale sono soltanto indici possibili dell'unicità del disegno criminoso, ma non bastano da soli a provarla.
- Tra programma associativo e disegno criminoso esiste netta distinzione: la partecipazione a un'associazione criminosa e la funzionalità di un singolo reato agli scopi del sodalizio non implicano automaticamente la continuazione.
- I reati-fine, compresi gli omicidi, possono essere unificati in continuazione solo se era concretamente prevedibile e specificamente deliberata ab origine la loro commissione; se derivano da eventi contingenti, occasionali o sopravvenuti, il vincolo va escluso.
- La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, illogica o travisante; non basta contrapporre una lettura alternativa fondata sulla mera strumentalità del reato al contesto associativo.
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