Ordinanza n. 1268/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento definitivo di diniego, del comunicato da CSEA il 2 dicembre 2025 e tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento definitivo di diniego comunicato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali il 2 dicembre 2025, con gli atti connessi, presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di diniego relativo a un'agevolazione energetica, deducendo censure concernenti la conformità della diagnosi energetica ai requisiti normativi di settore. Le contestazioni riguardavano, in particolare, la classificazione delle attività energetiche, la percentuale di monitoraggio dei consumi e la rappresentatività delle campagne di misura effettuate. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del diniego. La società ha sostenuto la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, prospettando un pregiudizio derivante dalla perdita dell'agevolazione e dall'eventuale preclusione all'accesso ad ulteriori benefici. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Cassa Servizi Energetici e Ambientali ed ENEA; una società controinteressata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure investono questioni tecnico-specialistiche relative alla diagnosi energetica e richiedono un approfondimento istruttorio e valutativo incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Non sono quindi emersi con immediatezza profili di evidente illegittimità degli atti, anche considerando le articolate controdeduzioni dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso, allo stato degli atti, la prova di un danno grave e irreparabile: il pregiudizio prospettato è di natura patrimoniale ed è suscettibile di integrale ristoro in caso di eventuale accoglimento del ricorso; inoltre, non è stato dimostrato che la perdita dell'agevolazione o la preclusione ad altri benefici compromettano irreversibilmente la continuità aziendale o l'equilibrio economico-finanziario della società. La decisione è resa senza pregiudicare la valutazione della fondatezza del ricorso nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione della tardività del deposito della memoria difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le censure che richiedono approfondimenti istruttori e valutazioni tecnico-specialistiche non consentono, di regola, di ravvisare un fumus boni iuris di intensità sufficiente alla sospensione quando non emergano immediatamente profili evidenti di illegittimità dell'atto.
- Il requisito del periculum in mora non è integrato dal solo pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita di un'agevolazione, qualora tale pregiudizio sia integralmente risarcibile o ripristinabile in caso di accoglimento del ricorso.
- La perdita di un beneficio economico o la preclusione all'accesso ad ulteriori agevolazioni non dimostra di per sé un danno grave e irreparabile; occorre provare che l'effetto pregiudizievole comprometta irreversibilmente la continuità aziendale o l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.
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