Sentenza del 02/02/2016 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Irap - cartella di pagamento - errata compensazione - violazione meramente formale - non è tale - art. 10 l. 212/2000 - non è applicabile - sanzione - art. 13, co. 1, d.lgs. 471/1997 - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento sostenendo che l'utilizzo tardivo del credito in compensazione costituisse una violazione meramente formale, priva di conseguenze sostanziali, e che pertanto non dovessero applicarsi sanzioni in base all'art. 10 della legge n. 212/2000. La questione riguardava, in particolare, la compensazione dell'IRAP oltre il termine previsto per il suo esercizio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'utilizzo della compensazione oltre la scadenza integra una violazione sanzionabile perché ha determinato il mancato versamento del tributo alla scadenza e il conseguente ritardato incasso da parte dell'Erario, producendo un deficit temporaneo di cassa. La violazione non è quindi meramente formale e non può beneficiare dell'esclusione prevista dall'art. 10 della legge n. 212/2000. È stata ritenuta applicabile la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione non si applica quando la violazione, pur collegata a un meccanismo formale come la compensazione, incide sulla tempestività del versamento e determina un ritardato incasso per l'Erario.
Art. 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede la sanzione per il mancato o tardivo versamento del tributo; la sanzione è applicabile quando la compensazione è utilizzata oltre il termine e il tributo non risulta versato tempestivamente.
Massime di principio
- La compensazione effettuata oltre il termine previsto non è necessariamente una violazione innocua o meramente formale: se ritarda l'incasso del tributo, può essere sanzionata.
- L'assenza di un danno definitivo per l'Erario non esclude la sanzione, poiché è sufficiente il temporaneo deficit di cassa derivante dal mancato versamento alla scadenza.
- L'esimente per le violazioni meramente formali non opera quando l'irregolarità incide sulla regolarità o tempestività dei pagamenti tributari.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve verificare sia l'esistenza del credito sia il rispetto dei termini entro i quali la compensazione può essere validamente esercitata.
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