Cassazione Penale, Sentenza n. 24312/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere (art. 416-bis cod. pen., partecipazione al clan 'Moccia'). Il ricorso deduce che il Tribunale non ha adeguatamente valutato elementi difensivi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: in particolare si invoca il cosiddetto "tempo silente" (assenza di condotte successive, fatti riferiti al 2017-2018 e contestazione "chiusa" fino al 2019), l'assenza di un ruolo autonomo del Moccia (mero intermediario/fiduciario del padre) e l'obbligo di valutare la proporzionalità e adeguatezza della misura anche quando la contestazione è limitata temporalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nei delitti di associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. trova fondamento nella natura permanente e nella tendenziale stabilità del vincolo mafioso; il "tempo silente" non è automaticamente idoneo a superare la presunzione e va valutato solo se correlato ad elementi concreti e positivi che dimostrino la cessazione o l'affievolimento della pericolosità. La contestazione "chiusa" non equivale di per sé a prova della cessazione della pericolosità. Nel caso specifico il Tribunale ha correttamente valutato il ruolo attribuito a Moccia (fiduciario del padre e legami con il sodalizio) e l'assenza di elementi concretamente idonei a dimostrare la recisione dei rapporti associativi; conseguentemente la custodia è stata ritenuta ancora adeguata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata la natura permanente e la tendenziale stabilità dell'associazione mafiosa; la partecipazione a tale associazione giustifica la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere, salvo elementi concreti contrari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati, con riferimento alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per i partecipi di associazione mafiosa; la Corte chiarisce che tale presunzione può essere contrastata solo mediante elementi concreti e positivi che dimostrino la cessazione o l'affievolimento della pericolosità, e che il tempo trascorso non è di per sé sufficiente.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per la decisione del Tribunale in sede di riesame della misura cautelare; la Corte ha valutato la corretta applicazione dell'art. 310 nella conferma della custodia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando la sentenza non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale inoltro per gli adempimenti previsti.
Decisioni della Corte Costituzionale richiamate (es. sent. n.191/2020, ord. n.136/2017, sent. 7 febbr. 2018 n.53)
Richiamate a sostegno del principio secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia per i reati di associazione mafiosa trova giustificazione nella peculiare struttura e pericolosità del vincolo mafioso; tali pronunce hanno confermato la ragionevolezza della presunzione e il carattere limitato dell'ammissibilità di misure meno afflittive in assenza di chiari elementi contrari.
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i partecipi di associazione mafiosa (art. 416-bis) è particolarmente forte: per superarla servono elementi concreti e positivi che dimostrino l'effettiva cessazione o l'affievolimento della pericolosità.
- Il cosiddetto "tempo silente" (periodo senza condotte successive) può essere rilevante, ma non è mai di per sé sufficiente: va valutato in relazione alla sua consistenza temporale e alla presenza di indicatori oggettivi della cessazione del vincolo associativo.
- La contestazione "chiusa" (indicazione di una data finale nell'imputazione) non implica automaticamente che la pericolosità sia cessata; essa è una scelta processuale dell'accusa e non preclude che il giudice, ai fini cautelari, tenga conto della struttura permanente del reato mafioso.
- L'insussistenza di un ruolo autonomo nell'organizzazione o la dipendenza da un familiare detenuto non escludono automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se persistono elementi che collegano l'indagato al sodalizio.
- Il giudice deve comunque motivare puntualmente la valutazione delle esigenze cautelari: se conferma la custodia, deve indicare perché gli elementi difensivi non sono idonei a superare la presunzione; se la revoca o sostituzione è disposta, occorre spiegare come siano emersi elementi concreti di inattualità della pericolosità.
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