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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11160/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, rilevando il difetto di legittimazione del difensore che aveva sottoscritto l'atto, non iscritto all'albo speciale della Cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata dal Giudice di pace di Verona per il reato di lesioni colpose ha impugnato la sentenza tramite il proprio difensore, censurandone la logicità della motivazione. L'impugnazione è stata però trattata come ricorso per cassazione, perché la decisione di merito era inappellabile. La Corte ha esaminato preliminarmente la regolarità formale del ricorso e ha rilevato che l'atto era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, quindi da un soggetto non legittimato a proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di merito, indicata come base della condanna del Giudice di pace.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'inammissibilità è stata ricollegata alla proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, così come i motivi nuovi e le memorie, devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha disposto la declaratoria di inammissibilità de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In seguito all'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto o sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché manca la legittimazione richiesta per l'atto.
  • La conversione dell'appello in ricorso per cassazione, disposta dal giudice di merito in relazione a una sentenza inappellabile, non sana né impedisce il rilievo del difetto di legittimazione del difensore che ha proposto l'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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