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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3156/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano, in primo luogo (Maffei), l'omesso esame della questione della prescrizione del reato di corruzione (artt. 319 e 321 c.p.), deducendo che la consumazione era avvenuta il 18 luglio 2011 (immatricolazione e consegna dell'auto) e che, applicando la previgente misura edittale, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) era decorso prima della sentenza di appello dell'11/7/2019 anche tenendo conto dei periodi di sospensione (in totale 140 giorni). Si censurava dunque l'omissione della Sesta sezione della Corte di cassazione nell'esaminare tale eccezione. Il coimputato Pepe Franco proponeva ricorso autonomo e, successivamente, chiedeva l'estensione del motivo di prescrizione dedotto da Maffei alla sua posizione, contestando la validità della sua precedentemente dichiarata rinuncia alla prescrizione.

La decisione

Per Maffei: il ricorso straordinario è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la consumazione del reato coincida con la consegna/immatricolazione dell'auto nel luglio 2011; calcolati i giorni di sospensione complessivi (140), la prescrizione è maturata il 7/6/2019, prima della sentenza di appello dell'11/7/2019. Perciò la Corte ha revocato la sentenza della Sesta Sezione n. 13428/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Potenza dell'11/7/2019 nei confronti di Maffei perché il reato è estinto per prescrizione. Per Pepe Franco: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che Pepe aveva validamente rinunciato alla prescrizione in data 20/6/2019 (dopo la maturazione del termine rispetto alla posizione di Maffei) e non poteva beneficiare dell'effetto estensivo; pertanto è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen. (corruzione propria)

    La sentenza prende atto che, alla data dei fatti (luglio 2011), era vigente la previgente formulazione con pena massima di 5 anni; da ciò deriva il calcolo del termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi) per il reato contestato.

  • art. 321 cod. pen. (concorso nel reato o fattispecie correlate)

    Norma richiamata tra le fattispecie penalmente rilevanti coinvolte nel procedimento; la decisione si concentra tuttavia sulla nozione di consumo del reato di corruzione e sul relativo termine prescrizionale.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione: calcolo generale)

    Usata per determinare la misura del termine prescrizionale in base alla pena edittale vigente al tempo del fatto.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione)

    La Corte ha interpretato che taluni rinvii (quelli non imputabili alla difesa/imputato) non rientrano nelle sospensioni a favore dell'imputato; in particolare, i rinvii disposti per esigenze dell'ufficio del P.M. non sono computabili come sospensioni imputabili all'imputato (comma 1, n.3).

  • art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore di fatto)

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omesso esame da parte della Corte di cassazione della questione della prescrizione, riconducibile a un errore percettivo sul "tempus commissi delicti", legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis quando la decisione sulla causa estintiva sia mera presa d'atto del decorso del termine e non soggetta a valutazioni complesse.

  • art. 587 cod. proc. pen. (effetto estensivo della decisione sull'imputato inerte)

    La disposizione non consente al coimputato che ha proposto autonomo ricorso di recuperare, mediante richiamo all'effetto estensivo, doglianze omesse nel proprio ricorso; inoltre la validità della rinuncia alla prescrizione e la sua efficacia sono esaminate caso per caso.

  • art. 23-bis D.L. n. 137/2020 (procedura scritta per trattazione ricorsi)

    art. 23-bis D.L. n. 137/2020

    La trattazione del ricorso è avvenuta con procedura scritta ai sensi della norma emergenziale citata.

Massime di principio

  • Se la data di consumazione del reato è oggettiva (es. consegna materiale di un bene), la verifica della prescrizione può essere una questione meramente fattuale che la Corte deve prendere in esame; la sua omissione può costituire errore percettivo rimediabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale vigente al momento del fatto; da questa si ricava il termine base che poi va integrato con le sospensioni ammesse dalla legge.
  • I periodi di sospensione imputabili all'imputato o alla sua difesa si aggiungono al termine prescrizionale; rinvii o sospensioni dovuti all'ufficio del P.M. (o ad atti non imputabili all'imputato) non rientrano nelle sospensioni computabili a favore dell'imputato (art. 159 c.1 n.3).
  • La rinuncia alla prescrizione è efficace solo se compiuta quando il termine è già maturato; una rinuncia antecedente alla maturazione è invalida.
  • La revoca della rinuncia alla prescrizione effettuata dopo che la dichiarazione abbia già prodotto i suoi effetti (ad esempio valorizzata in una sentenza) non recupera l'effetto estintivo ormai operato.
  • Un coimputato che abbia proposto ricorso autonomo non può, con il meccanismo dell'effetto estensivo ex art. 587, riproporre in questa sede doglianze che ha omesso nel proprio ricorso; ciò limita la possibilità di ottenere benefici da ricorsi altrui.

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