Corte di giustizia, Ordinanza C-165/24
Order of the Court of 14 June 2024. — OmniActive Health Technologies Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-165/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, nella procedura di filtro di cui all’articolo 58a dello Statuto, ha negato all’impugnazione di OmniActive Health Technologies Ltd di proseguire contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse in modo sufficiente che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La ricorrente è stata inoltre condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere perché la domanda non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se i due motivi di impugnazione dedotti contro la sentenza del Tribunale, relativi all’interpretazione dell’articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, tale da giustificare l’autorizzazione a procedere del ricorso.
Principio di diritto
La Corte respinge la domanda di ammissione del ricorso a procedere quando il ricorrente non dimostra, in modo concreto, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevino una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Affermare in termini generali che occorrerebbe interpretare un atto di diritto derivato nel suo complesso, o che la questione avrebbe rilevanza per il mercato, non basta; inoltre, un motivo che contesta la mancata suddivisione in sottocategorie deve indicare con precisione i passaggi della sentenza impugnata e spiegare l’incidenza dell’errore sul dispositivo. In difetto di tali elementi, il ricorso non è autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Direttiva 2002/46/CE
- Articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE
- Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/46/CE
- Articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Diniego di autorizzazione a procedere in materia di marchio UE
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella formazione competente a decidere se un’impugnazione possa proseguire, relativa a una controversia sul marchio dell’Unione europea "LUTAMAX". L’impugnazione era diretta contro una sentenza del Tribunale che aveva definito un contenzioso tra OmniActive Health Technologies Ltd, EUIPO e Pharmaselect International Beteiligungs GmbH.
Fatti e procedimento
OmniActive Health Technologies Ltd ha impugnato la sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, relativa ai ricorsi riuniti T‑221/22 e T‑242/22, con cui il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso di OmniActive e solo in parte quello di Pharmaselect, confermando la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2022 in una procedura di revoca del marchio. La ricorrente ha chiesto alla Corte di essere autorizzata a proporre il ricorso ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Quadro normativo della fase di filtro
La Corte ricorda che, per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, il ricorso non procede salvo preventiva decisione di ammissione. Ai sensi dell’articolo 58a, terzo comma, dello Statuto, l’ammissione è possibile solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura impongono al ricorrente di formulare una domanda dettagliata e alla Corte di decidere con ordinanza motivata.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha articolato due motivi principali:
- con il primo, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 nella valutazione dell’uso genuino del marchio, non considerando l’intera direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, ma solo l’articolo 2, lettera a);
- con il secondo, ha affermato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la categoria dei "dietary supplements adapted for medical or dietetic use" non possa essere suddivisa in sottocategorie, con conseguente violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare, con elementi concreti e specifici, che i motivi di impugnazione pongano una questione realmente significativa per i criteri di cui all’articolo 58a dello Statuto. Tale onere non può essere assolto mediante affermazioni generiche circa l’importanza sistemica della questione o il suo impatto sul mercato.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la ricorrente aveva descritto l’asserito errore di diritto, ma non aveva spiegato in modo sufficientemente preciso perché ciò sollevasse una questione di rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’argomento secondo cui i testi normativi di diritto derivato devono essere considerati e interpretati nel loro complesso è stato ritenuto troppo generale per soddisfare l’onere richiesto.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la domanda non indicava neppure il passaggio della sentenza impugnata oggetto di censura e non chiariva in che modo l’asserito errore avesse inciso sull’esito della decisione. In mancanza di tali precisazioni, il motivo è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai fini dell’ammissione.
Riferimenti giurisprudenziali richiamati
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di filtro delle impugnazioni, in particolare le ordinanze EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann, EUIPO v Neoperl, Porsche v EUIPO, Wallmax v EUIPO e Haskovo Chamber of Commerce and Industry v EUIPO and Devin. Tali precedenti ribadiscono che la domanda di ammissione deve essere precisa, dettagliata e fondata su elementi specifici del caso.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la ricorrente è stata dichiarata tenuta a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
L’autorizzazione a procedere in impugnazione ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione concreta e specifica della rilevanza “sistemica” della questione dedotta; non è sufficiente invocare in modo astratto l’importanza dell’interpretazione di un atto dell’Unione o le ricadute economiche della soluzione proposta. Inoltre, il motivo di ricorso deve essere circostanziato quanto ai passaggi della sentenza contestati e all’incidenza dell’errore sul dispositivo.
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