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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25798/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato non estinta la pena residua (3 anni, 4 mesi, 13 giorni) dopo sospensione dell'esecuzione ex art. 90 d.P.R. 309/1990, per aver ritenuto che la ricorrente avesse commesso, nel quinquennio successivo alla sospensione, il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sulla base di dichiarazioni testimoniali ancora senza sentenza irrevocabile. La difesa denunciava violazione di legge (art. 93 d.P.R. 309/90 e art. 606 c.p.p.), violazione dei principi costituzionali (artt. 25 e 27 Cost.) e motivazione contraddittoria per aver valorizzato testimonianze contestate senza valutare l'incidenza dei fatti sull'esito del programma terapeutico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 93 d.P.R. 309/1990, la commissione di un delitto non colposo punibile con la reclusione nel quinquennio impedisce l'estinzione della pena solo se la commissione è stata accertata con sentenza irrevocabile. Pertanto la mera pendenza di un procedimento o l'esistenza di notitia criminis non sono sufficienti. Richiamando l'analoga interpretazione data all'art. 445 c.p.p., la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e ha rinviato per nuovo giudizio, ordinando che si applichi il principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono"

    La Corte interpreta 'non commette' alla luce del principio di presunzione di innocenza: la condizione ostativa si verifica soltanto se la commissione del nuovo delitto è stata accertata con sentenza irrevocabile

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    "il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva... nel termine di cinque anni... quando l'imputato non commette un delitto..."

    Per l'identità di linguaggio con l'art. 93, si applica la giurisprudenza secondo cui serve una condanna definitiva per impedire l'estinzione

  • art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    dispone la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i benefici terapeutico-riabilitativi

    Rilevante solo per individuare il periodo di osservazione quinquennale; non modifica il principio secondo cui la commissione del nuovo reato va accertata con sentenza irrevocabile

  • art. 47, comma 11, legge n. 354/1975

    "comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate"

    Norma distinta che consente al tribunale di sorveglianza di valutare condotte successive nell'ambito dell'affidamento in prova; non è sovrapponibile al regime di estinzione di cui all'art. 93

  • artt. 25 e 27 Cost.

    principi costituzionali di legalità e presunzione di innocenza

    Il principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva giustifica l'esigenza di una condanna irrevocabile per far valere la causa ostativa all'estinzione

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione prevista dall'art. 93 d.P.R. 309/1990, la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio impedisce l'estinzione solo se tale commissione è stata accertata con sentenza definitiva; la mera pendenza di un procedimento non basta.
  • L'identità di linguaggio tra art. 93 d.P.R. 309/1990 e art. 445 c.p.p. porta ad applicare la giurisprudenza consolidata sull'art. 445 anche al regime di estinzione dopo sospensione dell'esecuzione.
  • Non è lecito negare o paralizzare una istanza di estinzione in attesa dell'esito di procedimenti penali incidenti: ciò contrasterebbe con il principio di presunzione di innocenza e con il diritto a una rapida definizione del procedimento esecutivo.
  • Le norme sull'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 354/1975) seguono logiche diverse: in quel contesto il giudicante può valutare anche comportamenti successivi prima della decisione sul risultato, perché la formulazione normativa è diversa.
  • In casi analoghi il giudice dovrà distinguere tra il fatto materiale (che può essersi verificato nel quinquennio) e l'accertamento giudiziale della responsabilità: solo quest'ultimo, se definitivo, può costituire ostacolo all'estinzione.

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