Sentenza n. 1437/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune alla reimmissione in possesso e alla riconsegna di un lotto di terreno comunale, nonché atti relativi all’assegnazione e al contratto di locazione stipulato con altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune per la locazione di terreni comunali ed era risultata aggiudicataria del lotto n. 10, venendo immessa nel possesso del fondo. A seguito dell’adozione di un’informazione interdittiva antimafia, successivamente revocata e annullata giudizialmente insieme agli atti comunali di autotutela, il Comune aveva disposto la decadenza dall’immissione in possesso e la revoca dell’aggiudicazione. Dopo l’annullamento giurisdizionale di tali atti, la ricorrente aveva chiesto di riottenere il lotto, ma il Comune aveva respinto l’istanza rilevando che il terreno era stato medio tempore assegnato ad altra impresa e che con quest’ultima era stato stipulato un contratto di locazione. La ricorrente ha dedotto che l’annullamento degli atti di autotutela avesse fatto rivivere l’aggiudicazione originaria e imponesse al Comune di consentirle la stipula del contratto e la riconsegna del fondo. Ha chiesto l’annullamento del diniego e degli atti connessi, l’accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata, l’accertamento del proprio diritto alla stipula del contratto, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per omessa tempestiva impugnazione dell’asserita aggiudicazione alla controinteressata e ha sostenuto l’inammissibilità delle domande contrattuali, mentre la controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la controversia al giudice ordinario e precisando che il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le procedure selettive comparative per l’assegnazione di un bene pubblico scarso rientrano nella giurisdizione amministrativa limitatamente alla fase pubblicistica, fino all’aggiudicazione e agli eventuali provvedimenti di autotutela incidenti sugli atti di gara. Dopo la stipula del contratto, le controversie concernenti l’esecuzione del rapporto, l’efficacia o l’eliminazione del contratto e il diritto alla stipula appartengono alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritti soggettivi e di rapporti paritetici. La speciale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla sorte del contratto prevista dagli artt. 121 e seguenti c.p.a. riguarda esclusivamente le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici e non si estende alla locazione di terreni comunali oggetto della controversia. Il TAR ha inoltre ritenuto che la precedente sentenza, annullando l’interdittiva e gli atti comunali di autotutela, avesse esaurito il potere cognitivo del giudice amministrativo sulla fase pubblicistica e prodotto l’effetto ripristinatorio dell’aggiudicazione originaria. Le ulteriori questioni, relative alla validità o inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata e al diritto della ricorrente di stipulare il contratto, costituiscono questioni di pregiudizialità logica, non incidentale, e non possono essere conosciute dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8 c.p.a. Il TAR ha anche rilevato che non era stata provata l’esistenza di un autonomo provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata, distinto dal verbale di gara già esaminato nel precedente giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione non esclusiva
La cognizione incidentale è ammessa per questioni di pregiudizialità tecnica, ma non per questioni di pregiudizialità logica, quando l’accertamento del rapporto o del fatto costituisce l’antecedente logico necessario e unico della pronuncia richiesta.
artt. 121 e ss. c.p.a.
il potere decisorio del giudice amministrativo è esteso alla sorte del contratto nelle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti
La giurisdizione esclusiva sulla sorte del contratto costituisce un’eccezione limitata alle procedure soggette al codice dei contratti pubblici e non si applica alle procedure selettive per la locazione di terreni comunali.
art. 11 c.p.a.
il giudizio potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’art. 11, c.p.a.
La declinatoria di giurisdizione consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini previsti.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive comparative per l’assegnazione di un bene pubblico scarso, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase pubblicistica fino all’aggiudicazione e gli eventuali atti di autotutela incidenti sugli atti di gara; dopo la stipula del contratto, le controversie relative al rapporto negoziale appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla sorte del contratto prevista dagli artt. 121 e seguenti c.p.a. opera soltanto nelle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti pubblici e non si estende a procedure selettive aventi a oggetto la locazione di beni comunali.
- Quando la domanda di annullamento di un diniego amministrativo presuppone necessariamente l’eliminazione o l’accertamento dell’inefficacia di un contratto già stipulato, tale questione appartiene alla giurisdizione ordinaria se il contratto costituisce l’antecedente logico necessario della decisione e non una mera componente tecnica della fattispecie.
- L’art. 8 c.p.a. consente al giudice amministrativo la cognizione incidentale di diritti soggettivi solo in presenza di pregiudizialità tecnica, non quando il rapporto di diritto soggettivo rappresenta l’unico antecedente logico dal quale dipende l’esercizio o l’esito del potere amministrativo.
- L’annullamento giurisdizionale degli atti di autotutela che avevano rimosso un’aggiudicazione produce, nella fase pubblicistica, l’effetto ripristinatorio dell’aggiudicazione originaria; le successive controversie sulla stipula, sull’efficacia del contratto e sul subentro devono essere proposte davanti al giudice ordinario quando non ricorre la speciale giurisdizione sui contratti pubblici.
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