Sentenza n. 499/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta), n. 3934/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3934/2023, che aveva annullato il diniego parziale di revisione prezzi e disposto ulteriori istruttorie
Esito
Favorevole al resistente (impresa aggiudicataria e istituto sanitario subentrante)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la revisione dei prezzi richiesta dall’impresa aggiudicataria di un appalto triennale per servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione ospedaliera, eseguiti dal 2010 al 2017 anche in regime di proroga. In primo grado l’impresa aveva chiesto l’annullamento del parziale diniego opposto dall’Azienda Ospedaliera e l’accertamento del diritto all’adeguamento dei prezzi, per il servizio principale e per prestazioni complementari, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006. L’Azienda Ospedaliera ha proposto appello deducendo violazione di legge e travisamento dei fatti, ma ha sostanzialmente riproposto le difese svolte in primo grado, richiamando i prezzi di riferimento ANAC e sostenendo che il prezzo contrattuale per le aree a medio rischio fosse superiore al prezzo di riferimento. L’I.R.C.C.S. ha proposto appello incidentale contestando, da un lato, la propria legittimazione passiva e sostenendo di non essere responsabile per rapporti e prestazioni anteriori al subentro decorrente dal 1° ottobre 2016; dall’altro, ha contestato gli effetti della sentenza sulla revisione prezzi, sostenendo la correttezza del parametro ANAC utilizzato dall’Azienda e l’assenza di proprie competenze istruttorie e decisionali.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Azienda Ospedaliera per difetto di specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. L’appello non conteneva una reale critica all’iter argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi, dopo un’ampia ricostruzione del fatto e della sentenza, a riproporre le difese di primo grado e ad affermare genericamente l’erroneità della decisione. Il giudice ha ribadito che l’appello amministrativo è una revisio prioris instantiae e deve indicare specifiche censure contro i capi della sentenza, ponendo il giudice in condizione di comprendere le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata. L’appello incidentale dell’I.R.C.C.S. è stato respinto. Il subentro dell’Istituto è stato ritenuto comprensivo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle unità immobiliari dell’ex presidio ospedaliero Piemonte, compreso il rapporto contrattuale controverso, che riguardava anche tale presidio e si era protratto fino al 30 settembre 2017. Sono state quindi ritenute irrilevanti sia l’assenza di atti direttamente adottati dall’Istituto, sia la notificazione del ricorso in via cautelativa, sia gli accordi interaziendali relativi alla ripartizione degli oneri e all’uso dei beni. I precedenti civili invocati dall’Istituto sono stati considerati non pertinenti, in quanto riferiti a controversie risarcitorie estranee al fenomeno successorio esaminato. Quanto alla revisione prezzi, il CGARS ha rilevato che l’Istituto non aveva contestato le specifiche ragioni per cui il TAR aveva annullato la delibera: per le prestazioni complementari, l’Amministrazione si era sottratta all’obbligo di provvedere rinviando a future ed eventuali decisioni; per il servizio principale, aveva frazionato il servizio e non aveva considerato il prezzo di riferimento complessivo secondo la delibera ANAC applicata. Il richiamo dell’Istituto alla maggiore convenienza del prezzo ANAC per le sole aree a medio rischio è stato pertanto ritenuto inidoneo, perché riproduceva proprio il frazionamento censurato dal TAR. È stata confermata, in sostanza, la necessità di un’istruttoria concreta sulla revisione, assumendo l’indice FOI quale parametro suppletivo e limite massimo, salvo circostanze eccezionali provate dall’impresa. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata
L’appello è inammissibile se non contiene una critica specifica all’iter argomentativo della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese di primo grado.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Disciplina la revisione dei prezzi nei contratti pubblici di durata; la relativa applicazione richiede un’istruttoria concreta e non consente di superare il limite dell’equilibrio contrattuale, salvo circostanze eccezionali provate dall’impresa.
art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. 163/2006
È richiamato con riguardo ai costi standardizzati e ai prezzi di riferimento elaborati dall’ANAC, ma il parametro non può essere utilizzato mediante il frazionamento del servizio quando occorre considerare il prezzo complessivo.
art. 1 l.r. Sicilia 24/2015, come modificata dalla l.r. Sicilia 1/2016
passaggio dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dell’ospedale Piemonte
Ha disposto l’accorpamento dell’ospedale Piemonte all’I.R.C.C.S. e il passaggio dei rapporti giuridici riferibili alle attività del presidio.
art. 6, comma 1, d.P.R.S. n. 551/2016
trasferendo anche i correlati rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi eventuali contenziosi pendenti relativi alle suddette unità immobiliari
È interpretato nel senso che il subentro dell’I.R.C.C.S. comprende i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle unità immobiliari dell’ex presidio Piemonte, incluso il contratto oggetto di controversia.
art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Il parametro statistico previsto è funzionale alla rinegoziazione dei contratti e, in caso di mancato accordo, al recesso dal contratto; non sostituisce la necessaria verifica concreta della revisione prezzi secondo i criteri applicabili.
art. 231 d.lgs. 163/2006
Richiamato nel contesto normativo dell’appalto e della revisione prezzi, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- L’appello amministrativo, quale revisio prioris instantiae, è inammissibile quando si limita a riprodurre le difese svolte in primo grado e ad affermare genericamente l’erroneità della sentenza, senza correlare le censure ai suoi specifici capi e al relativo iter argomentativo.
- Il subentro previsto da una disciplina di accorpamento sanitario nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi a determinate unità immobiliari comprende anche il contratto di servizi che riguardi quelle unità e si sia protratto oltre la data del subentro; la legittimazione passiva non dipende dalla diretta adozione dell’atto impugnato da parte del soggetto subentrante.
- In materia di revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, l’indice FOI può operare come parametro suppletivo in assenza di dati ISTAT specifici sui beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti e costituisce il limite massimo ordinario del compenso revisionale, salvo circostanze eccezionali provate dall’impresa.
- La stazione appaltante non può sottrarsi all’istruttoria concreta sulla revisione prezzi mediante un rinvio a future decisioni o mediante l’applicazione meramente automatica di un parametro; deve verificare il rapporto nel suo complesso e considerare il prezzo di riferimento complessivo, evitando il frazionamento artificioso del servizio.
- Il richiamo al prezzo di riferimento relativo a una singola componente o area del servizio non supera la censura di illegittimità fondata sull’omessa considerazione del prezzo complessivo quando il criterio applicato richiede una valutazione unitaria del servizio.
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