Ordinanza del 28/03/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecuzione è giustificata dal periculum in mora quando riguarda un immobile, poiché la vendita coattiva a terzi potrebbe impedire al contribuente di rientrarne in possesso. La sospensione non pregiudica l’Erario, già tutelato dall’ipoteca iscritta sull’immobile, che resta efficace.
Sussistenza del periculum in mora nell’esecuzione su bene immobile
Sussistenza del periculum in mora nell’esecuzione immobiliare
Il documento afferma la sussistenza del periculum in mora nei procedimenti cautelari quando l’esecuzione riguarda un bene immobile. La ragione risiede nel rischio che l’alienazione coattiva a terzi produca una situazione difficilmente reversibile per il contribuente.
Rischio derivante dall’alienazione coattiva
La vendita forzata dell’immobile potrebbe infatti impedire al contribuente di rientrare successivamente in possesso del bene. Tale eventualità integra il requisito del periculum in mora e giustifica l’adozione della misura cautelare della sospensione dell’esecuzione.
Tutela delle ragioni dell’Erario
La sospensione non determina un pregiudizio per le ragioni creditorie dell’Erario. Queste risultano tutelate dall’iscrizione di ipoteca sull’immobile oggetto dell’esecuzione.
Persistenza della garanzia ipotecaria
L’ipoteca costituisce una garanzia che non viene meno per effetto della sospensione dell’esecuzione. Pertanto, la misura cautelare consente di evitare il rischio di una perdita irreversibile del bene da parte del contribuente senza compromettere la garanzia patrimoniale a favore dell’Erario.
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