Ordinanza del 31/03/2017 n. 8377 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara estinto il giudizio promosso da P.L. contro l’Agenzia delle Entrate, poiché la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei ruoli prevista dal D.L. n. 193/2016 e ha rinunciato al ricorso. La ricorrente viene comunque condannata alle spese del giudizio, quantificate in Euro 2.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito, in ragione della soccombenza virtuale: il primo motivo sarebbe stato infondato e il secondo inammissibile.
Estinzione del giudizio tributario per rinuncia al ricorso dopo adesione alla definizione agevolata, con condanna della ricorrente alle spese.
Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da P.L. contro l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1621/16/2015, depositata il 28 settembre 2015. La Corte ha deciso in camera di consiglio, sulla base della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., disponendo la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
La ricorrente ha presentato il 15 febbraio 2017 una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, impegnandosi a rinunciare ai giudizi relativi ai ruoli oggetto di definizione. Nel febbraio 2017 ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia ha determinato l’estinzione del giudizio.
Origine della controversia tributaria
La controversia concerneva l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF e IRAP dovute per l’anno d’imposta 2008.
L’accertamento traeva origine dalla contestata mancata contabilizzazione di alcuni ricavi derivanti dall’attività di tabaccheria, annessa a quella di bar. In particolare, l’Ufficio aveva rilevato ricavi non contabilizzati relativi alla vendita di:
- schede telefoniche;
- prodotti per la televisione digitale terrestre.
I costi di acquisto dei prodotti erano stati invece computati in detrazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva confermato tale decisione.
Motivi di ricorso e soccombenza virtuale
Sebbene il giudizio sia stato dichiarato estinto per rinuncia, la Corte ha esaminato le ragioni della soccombenza virtuale della ricorrente, ai fini della regolazione delle spese processuali.
Primo motivo: verbale di chiusura delle operazioni
Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929 e dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 2015.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. È stato richiamato il principio secondo cui l’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni soltanto quando vi sia stato accesso o ispezione nei locali dell’impresa. È stato inoltre richiamato il precedente di Cass. n. 7843 del 2015.
Nel caso concreto non era contestato che non vi fosse stato alcun accesso o ispezione nei locali dell’impresa. Di conseguenza, non sussisteva l’obbligo di redigere il processo verbale di chiusura delle operazioni e la censura non avrebbe potuto essere accolta.
Secondo motivo: asserito errore contabile e compensazione dei ricavi
Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.
La ricorrente sosteneva che la Commissione Tributaria Regionale non avesse attribuito rilievo a un errore contabile commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Secondo la prospettazione difensiva, nell’ambito dell’attività di bar sarebbero stati indicati componenti positivi e negativi di reddito inesistenti, inseriti esclusivamente per predisporre una situazione infra-annuale previsionale.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. La ricorrente non aveva censurato la specifica ragione posta dalla Commissione regionale a fondamento del rigetto, ossia l’impossibilità di effettuare una compensazione tra:
- i ricavi dell’attività di bar, che la contribuente assumeva essere stati erroneamente indicati a proprio danno;
- i ricavi dell’attività di tabaccheria, accertati dall’Ufficio.
Inoltre, la ricorrente aveva dato per accertato dai giudici di appello e pacifico tra le parti un errore contabile che, secondo la Corte, non risultava invece riconosciuto né dalla Commissione Tributaria Regionale né dall’Ufficio. Anche per tale ragione il secondo motivo sarebbe stato inammissibile.
Regolazione delle spese
La rinuncia al ricorso ha comportato l’estinzione del giudizio, ma non ha escluso la condanna della parte rinunziante alle spese processuali. La Corte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che, in assenza di rinuncia, il ricorso sarebbe stato respinto per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo.
Le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate in complessivi Euro 2.500,00 a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Dispositivo e date della decisione
La Corte di cassazione ha:
- dichiarato estinto il giudizio;
- condannato la ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità;
- liquidato tali spese in Euro 2.500,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta a Roma il 22 febbraio 2017 e depositata in cancelleria il 31 marzo 2017.
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