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Ordinanza

Ordinanza del 31/03/2017 n. 8581 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso del Comune di Catania contro la sentenza della CTR siciliana che aveva escluso dalla TARSU un garage pertinenziale all’abitazione principale per gli anni 2001-2006. Richiamando il D.Lgs. n. 507/1993, la Corte afferma che la detenzione di locali costituisce presupposto della tassa e che l’esenzione, anche parziale, deve essere provata dal contribuente mediante adeguata delimitazione degli spazi e documentazione idonea. La sola destinazione del vano a ricovero di autovettura non è sufficiente. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione; il terzo motivo è dichiarato assorbito.

TARSU sul garage pertinenziale: l’esenzione non deriva dalla sola destinazione ad autorimessa, ma richiede la prova dell’inidoneità alla produzione di rifiuti.

TARSU sul garage pertinenziale all’abitazione principale

La pronuncia riguarda la tassabilità ai fini TARSU di un vano garage detenuto quale pertinenza dell’abitazione principale. La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dal Comune di Catania contro la decisione della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva confermato l’annullamento della cartella di pagamento relativa agli anni dal 2001 al 2006.

Procedimento e decisioni di merito

La contribuente aveva impugnato la cartella TARSU emessa dal Comune di Catania, sostenendo l’esenzione del garage pertinenziale all’abitazione principale. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 697/18/14 depositata il 27 febbraio 2014 e non notificata, aveva rigettato l’appello del Comune.

Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La contribuente intimata non ha svolto difese. La Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli strettamente connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo.

Normativa e principio generale sulla TARSU

I primi due motivi denunciavano la violazione degli artt. 62, 63, 71 e 73 del D.Lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte richiama il principio secondo cui il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dall’occupazione o dalla detenzione di locali e aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.

L’esenzione o l’esclusione dalla tassazione di determinate superfici non opera automaticamente, ma è subordinata alla dimostrazione delle condizioni che la giustificano. In particolare:

  • l’esclusione di aree inidonee alla produzione di rifiuti richiede un’adeguata delimitazione degli spazi;
  • l’esenzione per aree nelle quali si producono rifiuti speciali richiede documentazione idonea a provare la relativa condizione;
  • l’onere della prova grava sul contribuente che invoca l’esenzione o la riduzione della superficie tassabile.

Applicazione ai locali garage

La Corte precisa che il principio generale secondo cui l’amministrazione deve provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si applica al diritto del contribuente a ottenere una riduzione della superficie imponibile o un’esenzione.

L’esenzione, anche parziale, costituisce infatti un’eccezione alla regola generale per cui tutti coloro che occupano o detengono immobili situati nel territorio comunale sono tenuti al pagamento del tributo. Pertanto, spetta al contribuente dimostrare concretamente l’inidoneità del locale alla produzione di rifiuti o l’esistenza degli ulteriori presupposti per l’esclusione.

La Corte richiama precedenti specifici relativi ai garage, tra cui Cass. civ., sez. V, 26 agosto 2009, n. 17599, Cass. civ., sez. V, 6 luglio 2012, n. 11351, e Cass. civ., sez. 6-5, ordinanze 5 settembre 2016, n. 17622 e n. 17623.

Secondo tale orientamento, non è sufficiente sostenere che un locale destinato ad autorimessa sia, per sua natura, improduttivo di rifiuti solidi urbani. La destinazione funzionale a garage non determina automaticamente l’esenzione, poiché anche un’autorimessa può produrre rifiuti.

La Corte sottolinea inoltre che la normativa primaria contempla espressamente l’esclusione delle sole aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni civili, mentre per i locali e le aree di diversa natura è necessaria una verifica concreta, preventiva e individualizzata delle condizioni di esclusione o esenzione.

Errore della sentenza impugnata

La CTR aveva riconosciuto l’esenzione dalla TARSU per l’area coperta pertinenziale all’abitazione, pacificamente destinata alla custodia di un’autovettura, sulla base della sola allegazione di tale destinazione.

Secondo la Cassazione, questa motivazione contrasta con i principi di diritto applicabili, perché non accerta né la concreta inidoneità del garage alla produzione di rifiuti né l’eventuale esistenza di elementi documentali e delimitazioni idonei a giustificare l’esenzione.

La sentenza impugnata è pertanto viziata per violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 richiamate dal Comune.

Esito del giudizio di cassazione

La Corte ha adottato i seguenti provvedimenti:

  • ha accolto il ricorso del Comune di Catania in relazione al primo e al secondo motivo;
  • ha dichiarato assorbito il terzo motivo;
  • ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti;
  • ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione;
  • ha demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la sola destinazione del locale a garage o autorimessa non basta a ottenere l’esenzione dalla TARSU, essendo necessario che il contribuente dimostri in concreto i presupposti dell’esclusione o della riduzione della superficie imponibile.

Date della pronuncia

La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma l’11 gennaio 2017 ed è stata depositata in cancelleria il 31 marzo 2017.

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