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Sentenza

Sentenza n. 7651/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1185/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 25.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5562/2023

Giustizia amministrativa202601423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1185/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e riconosceva direttamente il diritto del ricorrente, i cui presupposti non potevano essere rimessi in discussione nella sede dell’ottemperanza. In presenza dell’allegato inadempimento e dell’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il giudice ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora, senza compenso e con facoltà di delega, il direttore generale competente dell’Amministrazione quale commissario ad acta, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente idonea a escludere, nel caso concreto, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Tivoli, la cui attribuzione deve essere eseguita dal Ministero.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; nel caso concreto la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente ostativa alla condanna.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato riconosce direttamente una posizione sostanziale e impone all’amministrazione un’attività esecutiva determinata, i presupposti del diritto riconosciuto non possono essere nuovamente sindacati dal giudice dell’ottemperanza.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, l’amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni sull’avvenuta o corretta esecuzione; la mancata collaborazione dell’amministrazione può concorrere all’accoglimento della domanda di ottemperanza secondo la regola dell’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile in caso di inutile decorso del termine, anche con facoltà di delega e senza compenso.
  • La condanna all’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione esimente ostativa all’applicazione della penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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