Cassazione Penale, Ordinanza n. 16428/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più fatti di reato già definiti con sentenze irrevocabili. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo che i reati fossero eterogenei e non riconducibili a un unico disegno criminoso; in particolare, per il fatto di rapina indicato al punto 4 rilevava la distanza di oltre un anno rispetto agli altri episodi e il carattere estemporaneo della scelta della vittima e dei beni da asportare. Nel ricorso si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione e la valutazione di insussistenza di una preordinazione criminosa comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse coerente con i presupposti dell'istituto della continuazione, evidenziando l'eterogeneità dei reati e l'assenza di elementi idonei a ricondurli a un unico programma criminoso; la reiterazione di condotte illecite, specie se di natura diversa e distanziate nel tempo, non equivale alla continuazione ma può semmai rilevare sotto altri istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione; presuppone reati riconducibili a un medesimo disegno criminoso
art. 671 c.p.p.
richiamato quale norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati
Cassa delle ammende
destinazione della somma irrogata in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente la mera reiterazione di condotte illecite.
- L'eterogeneità tra i reati, la distanza temporale significativa e il carattere estemporaneo della condotta sono indici incompatibili con la preordinazione criminosa richiesta dall'art. 81 c.p.
- La continuazione ha funzione premiale e favor rei, e non può essere confusa con istituti diversi, quali recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.
- Quando il ricorso contro il diniego di continuazione si risolve in una censura priva di fondamento rispetto alla motivazione del giudice di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
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