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Sentenza

Sentenza n. 5577/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 28/03/2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna. E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente

Giustizia amministrativa202508989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante o di specializzazione conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che l'Amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, decorrente dalla presentazione della domanda e, al più, dalla richiesta delle necessarie integrazioni documentali. La difesa erariale ha depositato una relazione e una nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, con cui è stato comunicato l'avvio di un procedimento consultivo e richiesta un'integrazione documentale relativa all'eventuale servizio prestato nelle scuole italiane e alla formazione professionale acquisita. La ricorrente ha contestato l'incompetenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in materia di riconoscimento dei titoli professionali esteri per l'insegnamento e l'irrilevanza della documentazione richiesta rispetto all'istruttoria sul titolo. L'Amministrazione ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'avvio della fase consultiva avesse fatto venir meno l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento conclusivo. L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007. Il termine è pari a trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento; in caso di richiesta di integrazioni necessarie, il termine massimo complessivo è quindi di quattro mesi. Il Collegio ha rilevato che tale termine era scaduto e che non risultava adottato alcun provvedimento finale, anche dopo l'avvio della fase consultiva e la richiesta di integrazione documentale. L'Amministrazione non aveva inoltre dato riscontro all'ordinanza istruttoria del TAR. Il mero avvio del procedimento consultivo non determina la sopravvenuta carenza di interesse e non sostituisce l'adozione del provvedimento conclusivo da parte dell'autorità competente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'inadempimento dell'Amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro nel Ministero competente per l'istruzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere soltanto le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    L'autorità competente deve adottare il provvedimento espresso di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine massimo è pari a quattro mesi.

  • art. 50 d.lgs. 300/1999

    È richiamato dall'Amministrazione a fondamento della necessità di acquisire il parere o il coinvolgimento del Ministero dell'Università e della Ricerca sui percorsi abilitanti e di specializzazione, ma tale fase consultiva non è stata ritenuta sostitutiva del provvedimento finale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    È richiamato per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione o abilitazione docente conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per la verifica della completezza documentale e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per la decisione sul riconoscimento, con termine massimo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni necessarie.
  • La presentazione di una formale domanda e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento finale, integrano il silenzio-inadempimento e legittimano l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • L'avvio di una fase consultiva o l'adozione di atti endoprocedimentali non fanno venir meno l'interesse a ricorrere contro il silenzio e non assolvono l'obbligo dell'autorità procedente di adottare il provvedimento conclusivo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoIncompetenzaOttemperanza e commissario ad acta

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