Sentenza n. 119/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento: - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 134 del 20.06.2025 a carico di-OMISSIS- -OMISSIS-, emessa ad integrazione dell’ordinanza n. 103/2025, di ingiunzione a demolire l’intero fabbricato distinto in catasto al fg.65 part. 308 sub 5 (area di corte) graffata con part. 695 sub 5 (abitazione) di 104 mq; - dell’ordinanza di demolizione n. 135 del 20.06.2025 a carico di-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-, emessa in integrazione dell’ordinanza n. 102 del 13.05.2025) di ingiunzione a demolire l’intero fabbricato distinto in catasto al fg. 65 part. 308 sub 4 (area di corte) graffata con part. 695 sub 4 (abitazione); - dei seguenti atti, collegati e presupposti: -ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 102 del 13.05.2025, a carico di-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-, alle stesse notificata il 20.05.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle seguenti opere: a) una tettoia con struttura completamente in legno di 18,10 mq; b) un locale deposito con struttura completamente in ferro e lamiera di 12,85 mq; c) un locale in muratura adibito a forno di 8,80 mq; d) un manufatto collabente di 4,95 mq; e) la chiusura della veranda di 13,85 mq; - ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 103 del 13.05.2025, a carico di-OMISSIS- -OMISSIS-, notificatagli il 14.05.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione di: a) un ripostiglio-lavatoio di 3,70 mq ricavato dal pianerottolo esterno; b) un bagno esterno realizzato con struttura in muratura di 3,60 mq; c) un locale deposito con struttura completamente in ferro e lamiera; - di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, conseguente e successivo, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, lesivo della posizione dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze di demolizione delle opere abusive e successive ordinanze che hanno esteso la demolizione agli interi fabbricati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e usufruttuaria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze comunali n. 102 e 103 del 13 maggio 2025, aventi a oggetto specifiche opere ritenute abusive, nonché le successive ordinanze n. 134 e 135 del 20 giugno 2025, con cui il Comune, qualificando le difformità come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001 e della disciplina regionale, ha ingiunto la demolizione degli interi immobili. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 27, 31 e 32 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 17 l.r. Lazio n. 15/2008, la violazione dei principi di proporzionalità e conservazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, assenza di interesse pubblico e carenza di motivazione; la violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990, per contraddittorietà con titoli edilizi esistenti ed efficaci, mancata considerazione dell’affidamento e assenza di un interesse pubblico alla rimozione; nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione inesistente o insufficiente. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità delle censure contro le ordinanze n. 102 e 103, perché non impugnate nei termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili le censure rivolte contro le ordinanze n. 102 e 103, poiché si trattava di atti immediatamente lesivi non impugnati tempestivamente; la loro mancata impugnazione ne aveva consolidato gli effetti e non era possibile eludere la decadenza qualificandole come atti presupposti delle successive ordinanze. Ha invece accolto il ricorso contro le ordinanze n. 134 e 135 e le ha annullate. Il giudice ha riconosciuto che, in area vincolata, le difformità dal titolo edilizio sono equiparate alle variazioni essenziali e devono essere demolite. Tuttavia, tale equiparazione non consente di estendere la demolizione alle parti dell’immobile legittimamente assentite e realizzate. I titoli edilizi in sanatoria e il successivo permesso di costruire riguardavano il fabbricato e le due unità abitative, mentre le difformità erano circoscritte alle opere specificamente indicate nelle ordinanze n. 102 e 103. Lo stesso Comune aveva riconosciuto la legittimità della restante parte dell’immobile, qualificando le opere abusive come opere ulteriori rispetto a quelle autorizzate. Ne deriva che la sanzione demolitoria non poteva colpire l’intero fabbricato. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 14/2024, secondo cui l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 riguarda soltanto opere eseguite abusivamente e non può essere esteso, per il principio di tassatività delle sanzioni, a opere realizzate sulla base di un titolo edilizio efficace. Le spese sono state poste a carico del Comune per euro 2.000, oltre accessori, tenendo conto della soccombenza parziale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
le opere eseguite sulla base di un efficace titolo edilizio non possono essere oggetto di ordine di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, che riguarda le opere eseguite abusivamente
L’ordine di demolizione può riguardare soltanto opere abusive; non può estendersi alle porzioni legittimamente assentite e realizzate.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso
In presenza di vincolo, le difformità dal titolo edilizio, anche se non integrano autonomamente una variazione essenziale, sono equiparate alle variazioni essenziali e assoggettate al regime demolitorio; ciò non comporta però la propagazione dell’abusività alle parti legittime dell’immobile.
art. 17 l.r. Lazio n. 15/2008
costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni
La norma regionale individua le ipotesi di variazione essenziale e prevede che gli interventi eseguiti su immobili vincolati siano considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento del potere repressivo edilizio e, secondo la ricostruzione giurisprudenziale riportata, impone la demolizione degli interventi abusivi realizzati su immobili o aree vincolate, senza possibilità di sostituirla con la sanzione pecuniaria prevista per la parziale difformità.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
È la disposizione applicata per equiparare alle variazioni essenziali tutte le difformità dal titolo realizzate su immobili sottoposti a vincolo.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato con riguardo alla carenza e all’illogicità della motivazione delle ordinanze, ma il profilo è rimasto assorbito in ragione dell’accoglimento della censura principale.
artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990
Sono stati invocati per contestare la mancata partecipazione e l’assenza dei presupposti dell’autotutela rispetto ai titoli edilizi; le relative censure sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- Le ordinanze di demolizione immediatamente lesive devono essere impugnate nel termine decadenziale; la loro mancata impugnazione ne consolida gli effetti e non consente di contestarle successivamente soltanto perché richiamate come atti presupposti di un provvedimento ulteriore.
- In presenza di un vincolo paesaggistico o di altro vincolo rilevante ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, le difformità dal titolo edilizio sono equiparate alle variazioni essenziali e soggette alla sanzione demolitoria, anche quando non integrino autonomamente una variazione essenziale secondo i parametri ordinari.
- L’equiparazione delle difformità alle variazioni essenziali per effetto del vincolo non comporta che l’abusività si propaghi alle parti dell’immobile legittimamente assentite: la demolizione deve essere circoscritta alle opere abusive.
- L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001, in applicazione del principio di tassatività delle sanzioni edilizie, non può colpire opere realizzate sulla base di un titolo edilizio efficace né le porzioni legittime di un fabbricato.
- Quando la stessa amministrazione qualifica le opere abusive come opere ulteriori rispetto a quelle autorizzate, tale qualificazione riconosce la legittimità della restante parte dell’immobile e impedisce di ordinarne la demolizione integrale senza una specifica diversa contestazione di abusività.
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