Sentenza n. 2781/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 42/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il ricorso lamentava l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del comando giudiziale e domandava l’erogazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza civile ottemperanda, erogando alla ricorrente quanto riconosciutole. La piena soddisfazione della pretesa ha reso non più attuale la domanda di ottemperanza, né le richieste accessorie di commissario ad acta e penalità di mora. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della condotta che aveva reso necessario il giudizio, e liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione individua la base normativa della Carta docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza civile da eseguire.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La pronuncia dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta piena soddisfazione della pretesa, pur senza richiamare espressamente il comma nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa dell’interessato risulta pienamente soddisfatta e viene meno l’interesse a una pronuncia esecutiva.
- Quando l’amministrazione adempie durante il giudizio di ottemperanza, le domande accessorie funzionali alla coazione dell’adempimento, quali la nomina di un commissario ad acta o l’applicazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo, non hanno più oggetto attuale.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico quando l’inadempimento originario ha reso necessario il ricorso.
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