Cassazione Civile, Ordinanza n. 37033/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata della controversia. Ha posto le spese giudiziali a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile in via analogica.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Le società contribuenti avevano impugnato tre avvisi di accertamento emessi a seguito della riqualificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'operazione negoziale posta in essere nel 2009, con richiesta di un maggior importo a titolo di imposta di registro, catastale e ipotecaria. I ricorsi erano stati accolti in primo grado e la decisione era stata confermata in appello; l'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità le società contribuenti hanno dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata, rilevando che l'istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020 e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; ha inoltre considerato che la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La definizione agevolata della controversia è stata ritenuta perfezionata sulla base della documentazione prodotta; l'assenza di rigetto dell'istanza entro il termine e la mancata domanda di trattazione entro il termine previsto comportano la cessazione della materia del contendere. La definizione perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri.
L. 17 dicembre 2018 n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.
Contributo unificato
c.d. "doppio contributo unificato"
La Corte ha affermato che la misura è applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando risulti perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito.
- La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, ove la disciplina speciale lo preveda.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non potendosi procedere a interpretazione estensiva o analogica di una previsione di natura sostanzialmente sanzionatoria.
- In presenza di documentazione idonea a provare i presupposti della definizione agevolata, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →