Sentenza del 07/12/2016 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Lodi
CARENZA DI ISTRUTTORIA - Ricognizione del debito - Scrittura privata non autenticata - mancata acquisizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto una carenza di istruttoria, sostenendo che l'Ufficio non avesse acquisito materialmente la scrittura privata non autenticata dalla quale derivava il credito oggetto di ricognizione. La contestazione riguardava quindi la pretesa impossibilità di applicare l'imposta in assenza della produzione o acquisizione diretta del documento originario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986 non richiede la materiale acquisizione da parte dell'Ufficio della scrittura privata dalla quale deriva il credito. È sufficiente che il credito sia enunciato in un altro atto rilevante ai fini dell'imposta, poiché tale enunciazione consente di ricondurre l'obbligazione all'atto richiamato senza necessità di acquisire fisicamente il documento originario. Non è stata quindi riconosciuta la dedotta carenza istruttoria.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986 non contempla la materiale acquisizione da parte dell'Ufficio della scrittura privata dalla quale deriva il credito, essendo sufficiente il riferimento all'enunciazione dello stesso in un altro atto.
La norma consente di applicare la disciplina dell'enunciazione anche quando l'atto originario da cui deriva il credito non sia stato materialmente acquisito dall'Ufficio. È sufficiente che il credito risulti indicato o richiamato in un altro atto fiscalmente rilevante.
Massime di principio
- La mancata acquisizione materiale del documento originario non determina automaticamente un difetto di istruttoria quando il contenuto essenziale del rapporto o del credito risulta enunciato in un altro atto.
- Ai fini dell'imposta di registro, l'enunciazione di un'obbligazione o di un credito in un atto successivo può essere sufficiente per fondare la pretesa impositiva, anche senza la produzione dell'atto precedente.
- Per contestare efficacemente un atto impositivo non basta evidenziare l'assenza fisica del documento richiamato: occorre dimostrare che l'enunciazione sia inesistente, incompleta, ambigua o inidonea a provare il rapporto sottostante.
- L'Amministrazione può basarsi sugli elementi contenuti nell'atto sottoposto a registrazione, purché da essi emerga con sufficiente chiarezza l'esistenza del credito o dell'obbligazione enunciata.
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