Cassazione Penale, Sentenza n. 19340/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e dei riconoscimenti della refurtiva: si censurava l'utilizzo di riconoscimenti informali senza le cautele dell'art. 215 c.p.p., l'assenza di elementi oggettivi di individualizzazione dei beni e l'uso di coincidenze fattuali (utenze telefoniche trovate nel telefono di terzi) come prova senza esporre il percorso logico; (2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non aver qualificato la condotta come acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) e per aver dedotto il dolo di ricettazione sulla base di mere probabilità e della non persuasività delle spiegazioni difensive, trasformando di fatto l'art. 648 c.p. in norma residua; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p.: si contestava l'adozione acritica degli accertamenti della Guardia di Finanza, la mancata valutazione puntuale delle giustificazioni difensive e l'assenza di elementi che dimostrassero la sproporzione o il criterio con cui si era ritenuta priva di giustificazione l'intera somma sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha confermato che i riconoscimenti effettuati dalle persone offese possono assumere rilevanza probatoria anche se non effettuati con le formalità dell'art. 215 c.p.p., purché il giudice espliciti le ragioni della attendibilità (cosa che è avvenuta nel caso di specie) e ha ribadito che il dolo di ricettazione può essere dimostrato anche con elementi indiretti, incluse omissioni o spiegazioni non attendibili dell'imputato. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione della confisca allargata, ritenendo soddisfatti i requisiti (condanna per reato-spia e macroscopica sproporzione fra disponibilità e redditi dichiarati) e valutando come non illogiche le ragioni per cui le giustificazioni difensive erano state ritenute insufficienti. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 2.040 ciascuna).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo alla motivazione: il ricorrente invoca la carenza o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata
art. 215 cod. proc. pen.
Norma sulle formalità della ricognizione di cose: la Corte ricorda che l'identificazione della refurtiva da parte della persona offesa non richiede necessariamente la procedura formale dell'art. 215, potendo costituire mero accertamento di fatto utilizzabile dal giudice
art. 648 cod. pen.
Norma di ricettazione: il dolo può essere provato anche con elementi indiretti; l'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa da parte di chi la detiene è elemento probatorio idoneo a dimostrare la conoscenza dell'illiceità
art. 712 c.p.
Richiamata dal ricorrente come disposizione relativa all'acquisto di cose di sospetta provenienza (cioè diversa qualificazione soggettiva rispetto alla ricettazione); la Corte ha ritenuto che, nel caso, non sussistano i profili che imporrebbero la riclassificazione in assenza di prova positiva e attendibile delle giustificazioni
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca allargata per reati-"spia": prevede la confisca in presenza di condanna per specifici delitti e della macroscopica sproporzione tra beni/disponibilità e redditi dichiarati, salvo che sia fornita giustificazione della loro lecita provenienza; la Corte ha ritenuto soddisfatti questi presupposti e legittima l'adozione della confisca
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il riconoscimento della refurtiva da parte della persona offesa è idoneo a costituire prova anche se non svolto con le formalità dell'art. 215 c.p.p., purché il giudice motivi sull'attendibilità di tale riconoscimento
- Il dolo di ricettazione può essere accertato anche tramite indizi e circostanze indirette, compresa l'assenza o l'inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato circa la provenienza dei beni
- Non è necessario che l'imputato produca documentazione formale dell'acquisto per escludere la ricettazione: è sufficiente fornire spiegazioni credibili e riscontrabili che il giudice valuterà nel suo libero convincimento
- La confisca allargata ex art. 240-bis richiede la prova della sproporzione fra disponibilità e redditi dichiarati e la mancata giustificazione della provenienza lecita; le valutazioni economiche investigative (es. Guardia di Finanza) possono essere recepite se adeguatamente motivate e confutate puntualmente se contestate
- In sede di impugnazione in cassazione la censura generica della motivazione è insufficiente: occorre indicare in modo specifico le contraddizioni o l'illogicità manifesta della motivazione per sperare in accoglimento
- Elementi fattuali che collegano più soggetti (es. utenze telefoniche trovate su dispositivi altrui) possono valere come elemento corroborante; l'assenza di spiegazioni convincenti da parte dell'imputato non costituisce, di per sé, un indebito onere di prova ma può integrare elemento indiziario
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