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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19340/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove e dei riconoscimenti della refurtiva: si censurava l'utilizzo di riconoscimenti informali senza le cautele dell'art. 215 c.p.p., l'assenza di elementi oggettivi di individualizzazione dei beni e l'uso di coincidenze fattuali (utenze telefoniche trovate nel telefono di terzi) come prova senza esporre il percorso logico; (2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non aver qualificato la condotta come acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) e per aver dedotto il dolo di ricettazione sulla base di mere probabilità e della non persuasività delle spiegazioni difensive, trasformando di fatto l'art. 648 c.p. in norma residua; (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p.: si contestava l'adozione acritica degli accertamenti della Guardia di Finanza, la mancata valutazione puntuale delle giustificazioni difensive e l'assenza di elementi che dimostrassero la sproporzione o il criterio con cui si era ritenuta priva di giustificazione l'intera somma sequestrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha confermato che i riconoscimenti effettuati dalle persone offese possono assumere rilevanza probatoria anche se non effettuati con le formalità dell'art. 215 c.p.p., purché il giudice espliciti le ragioni della attendibilità (cosa che è avvenuta nel caso di specie) e ha ribadito che il dolo di ricettazione può essere dimostrato anche con elementi indiretti, incluse omissioni o spiegazioni non attendibili dell'imputato. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione della confisca allargata, ritenendo soddisfatti i requisiti (condanna per reato-spia e macroscopica sproporzione fra disponibilità e redditi dichiarati) e valutando come non illogiche le ragioni per cui le giustificazioni difensive erano state ritenute insufficienti. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 2.040 ciascuna).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla motivazione: il ricorrente invoca la carenza o manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata

  • art. 215 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità della ricognizione di cose: la Corte ricorda che l'identificazione della refurtiva da parte della persona offesa non richiede necessariamente la procedura formale dell'art. 215, potendo costituire mero accertamento di fatto utilizzabile dal giudice

  • art. 648 cod. pen.

    Norma di ricettazione: il dolo può essere provato anche con elementi indiretti; l'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa da parte di chi la detiene è elemento probatorio idoneo a dimostrare la conoscenza dell'illiceità

  • art. 712 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come disposizione relativa all'acquisto di cose di sospetta provenienza (cioè diversa qualificazione soggettiva rispetto alla ricettazione); la Corte ha ritenuto che, nel caso, non sussistano i profili che imporrebbero la riclassificazione in assenza di prova positiva e attendibile delle giustificazioni

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca allargata per reati-"spia": prevede la confisca in presenza di condanna per specifici delitti e della macroscopica sproporzione tra beni/disponibilità e redditi dichiarati, salvo che sia fornita giustificazione della loro lecita provenienza; la Corte ha ritenuto soddisfatti questi presupposti e legittima l'adozione della confisca

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Il riconoscimento della refurtiva da parte della persona offesa è idoneo a costituire prova anche se non svolto con le formalità dell'art. 215 c.p.p., purché il giudice motivi sull'attendibilità di tale riconoscimento
  • Il dolo di ricettazione può essere accertato anche tramite indizi e circostanze indirette, compresa l'assenza o l'inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato circa la provenienza dei beni
  • Non è necessario che l'imputato produca documentazione formale dell'acquisto per escludere la ricettazione: è sufficiente fornire spiegazioni credibili e riscontrabili che il giudice valuterà nel suo libero convincimento
  • La confisca allargata ex art. 240-bis richiede la prova della sproporzione fra disponibilità e redditi dichiarati e la mancata giustificazione della provenienza lecita; le valutazioni economiche investigative (es. Guardia di Finanza) possono essere recepite se adeguatamente motivate e confutate puntualmente se contestate
  • In sede di impugnazione in cassazione la censura generica della motivazione è insufficiente: occorre indicare in modo specifico le contraddizioni o l'illogicità manifesta della motivazione per sperare in accoglimento
  • Elementi fattuali che collegano più soggetti (es. utenze telefoniche trovate su dispositivi altrui) possono valere come elemento corroborante; l'assenza di spiegazioni convincenti da parte dell'imputato non costituisce, di per sé, un indebito onere di prova ma può integrare elemento indiziario

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