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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17242/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata emessa una sentenza di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., in quanto la declaratoria di prescrizione impedisce il rinvio e la prosecuzione del giudizio di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma della pronunzia di primo grado, aveva rideterminato in due anni la durata delle pene accessorie ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, I.fall. La difesa ha proposto due motivi di ricorso non manifestamente infondati; la Corte di legittimità rileva che alla data della decisione è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 11/02/2009 e che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il giudice d'impugnazione può rilevarla d'ufficio. Non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento con formula più favorevole ex art.129, comma 2, c.p.p., poiché l'eventuale accertamento dei vizi denunziati comporterebbe un rinvio al giudice di merito oggi precluso dalla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (I.fall.)

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per la rideterminazione delle pene accessorie; nella sentenza di merito tale disposizione era stata applicata per fissare la durata in due anni.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice d'impugnazione può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; prevede altresì la possibilità, in determinate ipotesi, di pronunciarsi con formula più favorevole, ma solo se ricorrono gli elementi per farlo e non quando la prescrizione precluda il rinvio.

  • Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 - 01 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la proposizione di un ricorso ammissibile abilita il giudice d'impugnazione a rilevare la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

Massime di principio

  • Un ricorso ammissibile permette al giudice d'impugnazione di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (art.129 c.p.p.); pertanto la prescrizione può essere decisiva anche se non eccepita dalle parti.
  • Se alla data della decisione è intervenuta la prescrizione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio; il giudizio di merito non può proseguire se la prescrizione lo impedisce.
  • La pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole ex art.129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti risultano elementi tali da consentirla senza rinvio; se l'accertamento dei vizi imponeva rinvio, la prescrizione esclude questa opzione.
  • In difesa è fondamentale calcolare e valorizzare tempestivamente i termini di prescrizione: anche motivi non manifestamente infondati possono portare all'estinzione del reato se nel frattempo è maturata la prescrizione.
  • Le decisioni che rideterminano pene accessorie (es. richiamo a art.216 I.fall.) possono avere rilievo processuale e contribuire alle determinazioni definitive, ma non impediscono la verifica indipendente della prescrizione da parte del giudice d'impugnazione.

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