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Ordinanza

Ordinanza n. 2938/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto revoca del nulla osta Prot. n. RM5608270911B202028/01/2026 rilasciato in data 2 maggio 2023, emesso dalla Prefettura di Roma in data 28 gennaio 2026 e notificato in pari data, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202604666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato al ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il decreto della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure riferite alla revoca nonostante la non imputabilità al lavoratore delle carenze documentali e alla possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in ragione dell'intervenuta occupazione con un diverso datore di lavoro. L'Amministrazione aveva fondato la revoca su una pluralità di elementi: il datore di lavoro originario aveva rinunciato ad assumere i lavoratori richiesti, adducendo le critiche condizioni economiche della società, risultata in perdita dal 2021 al 2024; non era stata prodotta l'asseverazione necessaria a dimostrare il requisito economico previsto dall'art. 24-bis TUI; alla domanda non era stata allegata la certificazione di idoneità alloggiativa, ma soltanto la richiesta presentata tramite il portale RIA; la richiesta del datore di lavoro al centro per l'impiego riguardava 20 lavoratori, mentre le istanze presentate all'Amministrazione erano 23. In giudizio il ricorrente non ha fornito elementi o documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti o a superare le carenze rilevate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare e a una prudente previsione sull'esito del ricorso, ha ritenuto il decreto di revoca prima facie immune dalle censure. La revoca è stata considerata adeguatamente sorretta da una pluralità di ragioni autonome, tra cui la rinuncia del datore di lavoro originario, l'insufficienza della documentazione economica e alloggiativa e la discordanza numerica tra lavoratori richiesti e istanze presentate. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, al momento dell'ingresso in Italia, dovessero sussistere i requisiti necessari per l'instaurazione del rapporto con il datore di lavoro originario, anche se le carenze non fossero imputabili direttamente al lavoratore. L'ingresso in Italia non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, ma soltanto un'aspettativa legittima allo svolgimento del lavoro stagionale per un periodo circoscritto, ferma la possibilità di revoca del nulla osta in caso di successivo accertamento dell'assenza dei requisiti legittimanti. Il TAR ha escluso che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, poiché i requisiti risultavano carenti ab origine e mancava il rapporto di lavoro con il datore originario; l'occupazione successiva con altro datore e la permanenza sul territorio nazionale non sono state ritenute sufficienti, poiché ciò introdurrebbe surrettiziamente una sanatoria non prevista dalla legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La liquidazione della parcella del difensore ai fini del gratuito patrocinio è stata rinviata alla valutazione della competente Commissione sulla documentazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha applicato la valutazione sommaria tipica della fase cautelare e ha respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    Richiede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, la dimostrazione del requisito economico mediante la necessaria asseverazione; la mancata allegazione ha concorso a giustificare la revoca del nulla osta.

  • d.lgs. 286/1998

    Il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'ingresso e del lavoro dello straniero deve sussistere con riferimento al rapporto di lavoro con il datore originario; l'ingresso non determina un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno.

  • D.L. 34/2020

    È richiamato quale esempio di previsione normativa speciale necessaria per sanare situazioni di irregolare presenza; non consente di attribuire rilevanza sanante al reperimento postumo di un diverso rapporto di lavoro in assenza di una specifica base normativa.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro può essere ritenuta legittima, almeno in sede cautelare, quando l'Amministrazione accerti con motivazione plurima la mancanza dei requisiti legittimanti, considerando autonomamente rilevanti la rinuncia del datore di lavoro originario, le criticità economiche dell'impresa, la mancata asseverazione del requisito economico, l'assenza della certificazione di idoneità alloggiativa e le incongruenze nella documentazione relativa al numero dei lavoratori.
  • I requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro devono sussistere al momento dell'ingresso dello straniero in Italia con riferimento al datore di lavoro originariamente indicato, anche quando le carenze documentali non siano direttamente imputabili al lavoratore.
  • L'ingresso in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno; sino alla verifica definitiva dei requisiti, lo straniero dispone soltanto dell'aspettativa allo svolgimento del lavoro previsto dalla procedura, nei limiti temporali e sostanziali stabiliti dalla legge.
  • Quando i requisiti del nulla osta risultino carenti ab origine, il reperimento successivo di un rapporto di lavoro con altro datore o la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non impongono il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché ciò determinerebbe una sanatoria priva di una specifica previsione legislativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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