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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10817/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Una creditrice avviò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, pignorandone un immobile. Il 14 novembre 2016 il debitore chiese al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Enna la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., deducendo il grave pregiudizio che avrebbe potuto subire nelle more della conclusione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento pendente davanti allo stesso Tribunale. Il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza con ordinanza del 23 novembre 2016; il reclamo fu a sua volta rigettato dal Tribunale di Enna con ordinanza del 14 dicembre 2016. Il debitore propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo non ne espone il contenuto specifico. La creditrice procedente e il creditore intervenuto non svolsero attività difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, applicando il principio per cui non è ricorribile in via straordinaria per cassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo contro il provvedimento che decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.: essa è priva di decisorietà, poiché resta sempre possibile introdurre il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva. Non vi è stata pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva

    Il provvedimento pronunciato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. sull’istanza di sospensione dell’esecuzione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha carattere decisorio ed è possibile introdurre il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva.

  • art. 624 c.p.c.

    è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva

    L’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., anche quando pronunciata in sede di reclamo, è priva di decisorietà e non è ricorribile in via straordinaria per cassazione, in quanto resta esperibile il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo, dei cui presupposti la Corte dà atto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza resa in sede di reclamo sul provvedimento che decide un’istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., poiché tale ordinanza è priva del carattere della decisorietà quando le parti possono introdurre il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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