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Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di D.A.SPO. prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 18.3.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di cinque anni, con decorrenza dalla data di notifica, (i) “per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie”; (ii) “per lo stesso periodo e con le stesse modalità”, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nel provvedimento, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; (iii) “ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino”; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo notificata in data 13.2.2025;

Giustizia amministrativa202500910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO fuori contesto della durata di cinque anni, con divieto di accesso a manifestazioni sportive e ai luoghi connessi, adottato dal Questore di Torino

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato la mancata valutazione concreta della propria pericolosità da parte della Questura, lamentando che il provvedimento fosse fondato soltanto su precedenti e risultanze penali, senza una verifica dell'attualità e concretezza del pericolo e senza adeguata considerazione della proporzionalità della misura, della sua durata quinquennale e della prognosi favorevole sottesa alla sospensione della pena patteggiata. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del presupposto normativo del DASPO fuori contesto, sostenendo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non fosse equiparabile a una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Il provvedimento impugnato vietava l'accesso, per cinque anni, a un'ampia serie di impianti sportivi, aree circostanti, percorsi, stazioni, aeroporti, luoghi di raduno delle tifoserie e centri di allenamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo che l'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 consenta l'applicazione della misura anche sulla base della sola denuncia per uno dei reati previsti; pertanto, a maggior ragione, la misura può essere adottata in presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza necessità di risolvere la questione dell'equiparazione del patteggiamento alla condanna ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Ha invece accolto il primo motivo, aderendo alla valutazione già espressa dal Consiglio di Stato in sede cautelare: il DASPO fuori contesto non può fondarsi su una presunzione astratta di pericolosità derivante dal solo dato formale della denuncia o della condanna, ma richiede una valutazione concreta, attuale e autonoma della pericolosità, salvo che le risultanze penali contengano già elementi attuali, specifici e concreti in tal senso. Nel caso concreto la Questura aveva valorizzato misure preventive risalenti a circa vent'anni prima e una sentenza di patteggiamento con sospensione della pena, fondata su una prognosi favorevole di non pericolosità e di assenza di rischio di reiterazione, senza adeguata motivazione circa il radicale mutamento di prognosi. Il Collegio ha inoltre rilevato profili di sproporzione quanto all'ampiezza e soprattutto alla durata quinquennale della misura, tale da assumere concretamente carattere di pena accessoria automatica. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È stata fatta salva la possibilità per la Questura di riesercitare il potere, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza e previa nuova valutazione concreta della pericolosità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989

    possibilità per il Questore di emanare il DASPO anche quando le condotte siano prive di un nesso di occasionalità o causalità con le manifestazioni sportive, purché il soggetto sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei reati indicati dalla norma

    Il presupposto costituito dalla denuncia o dalla condanna non rende automatica l'adozione della misura: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, attuale e autonoma della pericolosità del destinatario.

  • art. 6, commi 2 e 5, l. n. 401/1989

    Consente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla polizia, ulteriore rispetto al divieto di accesso; nel caso concreto tale obbligo era stato successivamente revocato dal giudice penale, mentre il DASPO principale permaneva fino all'annullamento disposto dal TAR.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può costituire, nel contesto dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, un elemento rilevante ai fini dell'adozione del DASPO fuori contesto, ferma la necessità della valutazione autonoma della pericolosità.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    La questione dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna non deve essere previamente risolta quando la misura può essere giustificata, a fortiori, dalla previsione normativa che attribuisce rilievo anche alla sola denuncia.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il DASPO fuori contesto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 non è una misura automaticamente conseguente alla denuncia o alla condanna per uno dei reati indicati dalla legge: l'autorità amministrativa deve motivare su una pericolosità concreta, attuale e autonoma del destinatario.
  • La presenza di una denuncia è sufficiente, in astratto, a integrare il presupposto legale del DASPO fuori contesto; pertanto, la misura può essere presa in considerazione anche in presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza che sia necessario risolvere preliminarmente la questione dell'equiparazione del patteggiamento alla condanna.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità deve confrontarsi specificamente con gli elementi favorevoli emergenti dal procedimento penale, inclusa una prognosi giudiziaria di non pericolosità e di assenza di rischio di reiterazione, e non può fondarsi soltanto su precedenti remoti o su una motivazione stereotipata.
  • L'ampiezza e la durata del DASPO fuori contesto devono rispettare il principio di proporzionalità; una misura quinquennale, estesa a una pluralità indeterminata di manifestazioni, luoghi e percorsi, non può tradursi in una sanzione sostanzialmente automatica o in una pena accessoria non prevista dall'ordinamento.
  • L'annullamento del DASPO per difetto di motivazione sulla pericolosità non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova valutazione concreta e attuale e rispetti gli effetti conformativi della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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