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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, dei verbali del tavolo tecnico della procedura di intesa ex art. 11 delle NTA del PPR “Comune di Santa Teresa Gallura (SS) - Realizzazione di opere di miglioramento fondiario con recupero e riconversione di due fabbricati esistenti in strutture agrituristiche - Località Pittorra, Via La Sciumara 8 - Proponente: Valeria Pulvirenti” del 15.01.2025 (doc. 1) e del 18.04.2025 (doc. 4); del parere del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est della Regione Autonoma della Sardegna posizione 3812/2023 (doc. 3); della Determinazione del Direttore Generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna prot. n. 21747 del 23.04.2025 (doc. 5).

Giustizia amministrativa202500508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali del tavolo tecnico della procedura di intesa ex art. 11 delle NTA del PPR, parere paesaggistico regionale e determinazione regionale che ha dichiarato non raggiunta l'intesa per il recupero e la riconversione di due fabbricati rurali in strutture agrituristiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata conclusa negativamente la procedura di intesa relativa al recupero e alla riconversione di un magazzino e di una stalla, ubicati in area costiera soggetta al PPR e in un Comune non ancora adeguato al Piano. Il tavolo tecnico aveva ritenuto non dimostrata l'esistenza effettiva di un'azienda agricola con attività agricola prevalente, requisito ritenuto necessario per l'intervento. Con l'unico motivo di ricorso sono state dedotte la violazione e l'errata applicazione dell'art. 83 delle NTA del PPR e dell'art. 26 della l.r. n. 8/2015, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo la ricorrente, l'intervento consisteva in mere modifiche interne e in un mutamento di destinazione d'uso e non rientrava nell'art. 83, comma 1, lett. a), delle NTA, che disciplinerebbe soltanto la realizzazione di nuove costruzioni; sarebbe stato quindi applicabile il comma 5, relativo ai manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola, senza necessità di dimostrare lo svolgimento di un'attività agricola effettiva e prevalente. La Regione ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La controversia è stata ricondotta all'interpretazione coordinata dei commi 1 e 5 dell'art. 83 delle NTA del PPR. Il Collegio ha ritenuto corretto qualificare il passaggio dall'uso agricolo-zootecnico dei manufatti all'uso residenziale connesso all'attività agrituristica come mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, poiché intervenuto tra categorie funzionali disomogenee. Tale mutamento, anche se realizzato senza opere edilizie significative, è stato ricondotto alle ipotesi sostanzialmente assimilate alla nuova costruzione e, quindi, alla disciplina dell'art. 83, comma 1, lett. a), che richiede, tra l'altro, la dimostrazione dell'esistenza di un'attività agricola effettiva e prevalente. Il comma 5 è stato ritenuto autonomamente applicabile ai mutamenti di destinazione d'uso interni alla medesima categoria omogenea, non al passaggio dall'uso agricolo-zootecnico a quello residenziale. Ne consegue che la Regione ha legittimamente richiesto il requisito dell'attività agricola prevalente e dichiarato non raggiunta l'intesa in assenza della relativa dimostrazione. Sono stati quindi esclusi i vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 83, commi 1 e 5, NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

    I Comuni fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., si conformano alle seguenti prescrizioni: a) per gli imprenditori agricoli e le aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola [...] la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo [...].

    Il comma 1, lett. a), si applica anche ai mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti tra categorie funzionali disomogenee, in quanto assimilabili alle ipotesi di nuova costruzione; il requisito dell'attività agricola effettiva e prevalente deve pertanto essere dimostrato.

  • art. 26 l.r. Sardegna 23 aprile 2015, n. 8

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il testo della sentenza non esplicita una distinta interpretazione decisiva della norma.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La modifica di destinazione d'uso che determina una trasformazione urbanistica costituisce nuova costruzione.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Le categorie funzionali urbanisticamente rilevanti sono individuate, in via generale, in residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale; il mutamento tra categorie disomogenee è urbanisticamente rilevante anche se non accompagnato da opere edilizie.

  • art. 11 NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

    Prevede lo strumento dell'intesa utilizzato nella procedura relativa all'intervento in area costiera.

  • art. 15, comma 4, NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

    È richiamato dall'art. 83, comma 1, lett. a), in relazione alle procedure di intesa.

Massime di principio

  • Il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante quando comporta il passaggio tra categorie funzionalmente autonome e disomogenee, anche se non accompagnato da opere edilizie, poiché incide sul carico urbanistico presunto dalla pianificazione.
  • Nell'ambito dell'art. 83 delle NTA del PPR sardo, il mutamento da destinazione agricola-zootecnica a destinazione residenziale o turistico-ricettiva non è disciplinato dal comma 5 come semplice trasformazione di manufatti esistenti, ma deve essere ricondotto al comma 1 quale intervento assimilabile alla nuova costruzione.
  • Il comma 5 dell'art. 83 delle NTA del PPR, relativo ai manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola, conserva autonomia per i mutamenti di destinazione d'uso interni alla medesima categoria funzionale omogenea e non esclude l'applicazione del comma 1 ai passaggi tra categorie disomogenee.
  • Quando un intervento ricade nell'art. 83, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR, la procedura amministrativa può legittimamente richiedere la dimostrazione dell'esistenza di un'azienda agricola e dello svolgimento di un'attività agricola effettiva e prevalente.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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