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Sentenza

Sentenza n. 2521/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 14466 del 12.04.2024 notificato il 16.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l'abilitazione all'insegnamento su una classe di concorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sull'assenza della Adeverinta ministeriale recante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, della documentazione sulla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II e dell'apostille o di altra legalizzazione dei documenti formati in Romania. Ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, del soccorso istruttorio e dei doveri di buona fede, per avere il Ministero richiesto le integrazioni oltre il termine di trenta giorni e assegnato termini stringenti senza accogliere le richieste di proroga; violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, difetto di motivazione, irragionevolezza ed omessa valutazione comparativa concreta dei percorsi formativi, nonché mancata adozione di eventuali misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007; illegittimità della richiesta generalizzata di apostille, ritenuta non necessaria in presenza della legalizzazione viza rilasciata dall'autorità rumena; violazione del principio di buona fede per l'inerzia iniziale dell'Amministrazione e la successiva fissazione di termini stringenti; disparità di trattamento rispetto a docenti ai quali il Ministero avrebbe riconosciuto titoli analoghi, con violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. 206/2007. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto anche la Adeverinta ministeriale e il certificato di valore, in originale e tradotti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando al Ministero di riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati e della documentazione depositata, anche durante il giudizio. Ha ritenuto illegittima la condotta procedimentale dell'Amministrazione, che, dopo una fase di inerzia, aveva imposto termini stringenti per le integrazioni, respinto le richieste di proroga e definito negativamente il procedimento senza esaminare la documentazione prodotta e senza effettuare una valutazione comparativa dei percorsi formativi. Il soccorso istruttorio e i doveri di collaborazione e buona fede operano anche perché non si trattava di una procedura concorsuale o comparativa nella quale fosse necessario tutelare la par condicio. Il diniego non poteva essere giustificato dalla possibilità di presentare una nuova domanda, considerati gli effetti pregiudizievoli sulla partecipazione a concorsi e alle procedure GPS, sia pure con riserva. Il TAR ha inoltre ritenuto non legittima la richiesta generalizzata dell'apostille come condizione ostativa alla procedibilità: la direttiva europea e il d.lgs. 206/2007 prevedono un sistema di verifica dell'autenticità basato anzitutto sul dialogo tra Stati membri e ammettono richieste ulteriori solo in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario, potendo l'Amministrazione ricorrere anche a verifiche successive o a campione. La Adeverinta ministeriale può essere richiesta quale elemento istruttorio utile per individuare la classe di concorso, ma non costituisce un requisito indispensabile la cui mancanza consenta di respingere automaticamente l'istanza. Il Ministero deve comunque valutare concretamente e individualmente i Nivel e gli altri diplomi prodotti, comparare i percorsi formativi dei due Stati membri e verificare il livello di competenze raggiunto, eventualmente disponendo specifiche misure compensative. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007

    Disciplinano il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro e gli adempimenti istruttori; il termine procedimentale e il divieto di aggravare ingiustificatamente la posizione del richiedente impongono una gestione conforme a collaborazione, buona fede e soccorso istruttorio.

  • art. 17, comma 9-bis, d.lgs. 206/2007

    La possibilità di richiedere copie autenticate dei documenti è ammessa “in una fase successiva” e solo “in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario”.

    Le richieste documentali ulteriori, comprese quelle funzionali alla verifica dell'autenticità, non possono essere imposte in modo generalizzato e ostativo, ma devono essere giustificate da un dubbio fondato e dalla stretta necessità.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    In presenza di divergenze tra la formazione acquisita nello Stato d'origine e quella richiesta nello Stato ospitante, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative anziché respingere automaticamente la domanda.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 206/2007

    Concorre a fondare un sistema di verifica dei titoli esteri che non aggravi la posizione del richiedente e valorizzi la cooperazione tra autorità competenti.

  • art. 50 direttiva 2005/36/CE e Allegato VII

    Prevedono un sistema di verifica dell'autenticità dei titoli dello Stato d'origine, basato in prima battuta sul dialogo tra Stati membri; non impongono in via generale l'apostille come condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Esprime il principio di leale cooperazione, richiamato dalla ricorrente e posto dal giudice in connessione con i doveri di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione.

  • art. 3, comma 4, D.D. n. 499/2020

    Consente la partecipazione con riserva alle procedure concorsuali in pendenza del riconoscimento del titolo di ammissione.

  • art. 4, comma 5, D.D. n. 2575/2023

    Rileva, insieme alle altre disposizioni richiamate, per gli effetti del diniego sulla partecipazione alle procedure scolastiche.

  • art. 7, comma 1, lettera e), O.M. n. 112/2022

    Rileva per la partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle GPS in pendenza del riconoscimento del titolo.

  • art. 7, comma 1, lettera e), O.M. n. 88/2024

    Rileva per la partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle GPS in pendenza del riconoscimento del titolo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l'Amministrazione deve esaminare concretamente e individualmente la formazione e le competenze dell'interessato, comparando il percorso estero con quello richiesto nello Stato ospitante e disponendo, ove necessario, misure compensative; non può respingere la domanda senza tale valutazione comparativa.
  • La mancanza della Adeverinta ministeriale attestante il diritto all'insegnamento può giustificare una richiesta istruttoria, ma non costituisce di per sé causa automatica di rigetto quando l'Amministrazione disponga di altri documenti certificativi del percorso formativo, quali i Nivel e gli ulteriori diplomi e certificazioni.
  • L'apostille o altra forma di legalizzazione dei documenti formati in altro Stato membro non può essere richiesta in via generale come condizione ostativa alla procedibilità della domanda di riconoscimento, se la disciplina europea prevede meccanismi di verifica dell'autenticità fondati sulla cooperazione tra autorità; richieste ulteriori sono ammissibili solo in presenza di un dubbio fondato e ove strettamente necessario.
  • I doveri di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione impongono di valutare le integrazioni documentali e le richieste di proroga ragionevolmente formulate dal richiedente, soprattutto quando il procedimento non è concorsuale e non opera un'esigenza di tutela della par condicio.
  • L'Amministrazione non può respingere la domanda di riconoscimento per carenze documentali senza esaminare la documentazione successivamente prodotta e rinviare il richiedente alla presentazione di una nuova istanza, quando il diniego può pregiudicare la partecipazione a concorsi o graduatorie alle quali sia ammessa la partecipazione con riserva.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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