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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40603/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) per aver falsamente indicato, nelle dichiarazioni rese il 4 e 30 novembre 2017 ai Carabinieri e il 4 dicembre 2017 al P.M., il fratello Francesco Caldarulo quale conducente responsabile di lesioni (art. 590-bis c.p.). Caldarulo deduce violazione degli artt. 368 e 51 c.p. sostenendo che le sue dichiarazioni non configurerebbero calunnia e sarebbero scriminate dal diritto di difesa; De Luca contesta la sovrapposizione delle posizioni, afferma di aver solo confermato una falsa versione già data e invoca la ritrattazione e l'ipotesi di favoreggiamento, nonché la mancata concessione della sospensione condizionale. Entrambi chiedono inoltre la valutazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 131-bis c.p. (modifiche d.lgs. n.150/2022), richiesta che la Corte d'appello non avrebbe motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi eccetto l'ultimo: ha dato fondamento al motivo relativo all'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., che è norma sostanziale più favorevole e applicabile retroattivamente. Per tale omissione la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità e il procedimento è rinviato alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio su quel profilo. Per il resto le censure sono state respinte: la condotta è stata ritenuta calunnia (accusa consapevole di persona innocente, il timore di perdere la patente non è scriminante), la ritrattazione non ha prevalso alla luce di elementi oggettivi (tempistica e contatti telefonici), e la mancata concessione della sospensione condizionale è legittima e discrezionale.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che incrimina la calunnia: la Corte ha ritenuto integrato il reato dalle dichiarazioni false rese consapevolmente a carico di un innocente

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come scriminante (esercizio del diritto di difesa); la Corte ha escluso l'operatività della scriminante quando la difesa comporta l'accusa consapevole di terzi innocenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità estesa ad alcuni reati dal d.lgs. n.150/2022; norma più favorevole e applicabile retroattivamente: la mancata valutazione da parte della Corte d'appello ha determinato l'annullamento con rinvio

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma riguardante le lesioni personali stradali: il falso addebito di tale reato ad un innocente è stato il contenuto della calunnia contestata

  • art. 376 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla ritrattazione: la Corte ha ritenuto irrilevante la ritrattazione, alla luce degli elementi oggettivi che dimostravano l'immediatezza e la concordia delle false dichiarazioni

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di favoreggiamento; la Corte ha escluso che la condotta dei due ricorrenti possa qualificarsi come favoreggiamento anziché calunnia, alla luce degli elementi probatori

  • art. 164 cod. pen.

    Riferito alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha richiamato il potere discrezionale del giudice di merito nel concedere il beneficio anche se precedentemente concesso, potendo valutare la personalità e le modalità del fatto

  • art. 163 cod. pen.

    Citato in relazione ai limiti della cumulabilità delle pene ai fini della sospensione condizionale; comunque la decisione resta discrezionale

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come riferimento ai criteri di valutazione della personalità e meritevolezza per la sospensione, ma il giudice non è obbligato a valutare tutti gli elementi elencati

  • art. 384 cod. pen.

    Richiamato nel dibattito sul rapporto tra diritto di difesa e scriminanti: l'esclusione della calunnia dall'elenco dei delitti per i quali opera l'art.384 implica che l'accusa consapevole di innocenti non sia coperta dall'art.51

Massime di principio

  • L'esercizio del diritto di difesa non giustifica l'accusa consapevole di persone innocenti: l'accusa calunniosa rimane reato anche se fatta per timore di conseguenze personali.
  • La ritrattazione successiva non è automaticamente esimente: se le dichiarazioni iniziali, rese nell'immediatezza, hanno creato il pericolo di indagini o processo e sono supportate da elementi oggettivi, la calunnia può ritenersi consumata.
  • La mancata motivazione del giudice sulla possibile applicazione di una norma sopravvenuta più favorevole (es. art. 131-bis c.p.) integra motivo fondato per annullamento e rinvio: la nuova causa di non punibilità va valutata e motivata dal giudice di merito.
  • La valutazione sulla sospensione condizionale della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: anche in presenza di precedenti benefici, il giudice può ritenere ostativa la concessione per ragioni attinenti alla personalità e alla gravità/ modalità del fatto.
  • Elementi oggettivi e cronologici (tempistica delle dichiarazioni, contatti telefonici, ecc.) sono rilevanti per dimostrare concorso nella condotta calunniosa e possono prevalere sulle versioni difensive poste a posteriori.

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