Sentenza n. 1708/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di irricevibilità del plico contenente l'offerta, ritenuto tardivamente pervenuto rispetto al termine previsto dal bando
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale comunicato tramite PEC l'8 giugno 2026, con cui il Comune aveva dichiarato irricevibile il plico acquisito al protocollo il 3 giugno 2026, ritenendolo pervenuto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 12 del bando. Sono state inoltre censurate, ove occorrenti, le previsioni dell'art. 12 del bando che fissavano il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 30 maggio 2026, individuavano quale data rilevante quella di arrivo attestata esclusivamente dal timbro dell'ufficio protocollo comunale e ponevano a carico del mittente il rischio del recapito, nonostante il Comune fosse rimasto chiuso il 30 maggio 2026. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; la controinteressata ha aderito a tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla tardività del plico e alla legittimità delle clausole del bando. La dichiarazione della ricorrente è stata depositata il 9 settembre 2026 e la controinteressata vi ha aderito il 15 settembre 2026. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente al giudice, sentite le parti, di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 12 del bando di gara
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 30.05.2026; farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune di Parghelia; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove non giunga a destinazione in tempo utile
Previsioni della lex specialis impugnate, ma non esaminate nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse concreto e attuale all'esame della domanda.
- L'adesione della controinteressata alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non determina una decisione di merito, ma conferma l'assenza di contestazioni sulla definizione del giudizio per improcedibilità.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità dell'atto impugnato e della lex specialis non devono essere esaminate; la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione in ragione delle peculiarità del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →