Cassazione Penale, Sentenza n. 50782/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla società "Mattedi S.n.c. di Furlan Mauro & C.". Contestava: 1) la ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che vi fosse un mandato fiduciario che legittimava l'utilizzo delle somme e che i soldi erano stati usati per soddisfare creditori e spese del concordato; 2) la mancanza di prova del dolo e della consapevole partecipazione di Furlan Mauro (co-imputato), che avrebbe reso infondata anche la sua responsabilità; 3) vizi nel trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e all'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'elemento oggettivo e soggettivo: dai fatti emergeva che il mandato fiduciario imponeva la restituzione delle somme in caso di mancata ammissione al concordato, la società era stata dichiarata fallita e l'imputato non aveva utilizzato le somme per la procedura concordataria, restituendo solo una parte (15.000 euro) durante il processo. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza del dolo e la partecipazione consapevole di Furlan. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo e confermato la motivata applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come riferimento ai principi che il giudice di merito deve seguire nella determinazione della pena (graduazione della pena).
art. 133 cod. pen.
Richiamato come riferimento ai criteri per la determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito, che la Cassazione non riesamina se non per vizi di motivazione o arbitrarietà.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò e altre pronunce richiamate)
Usata come criterio di orientamento per l'obbligo argomentativo del giudice di merito in tema di recidiva e per il quadro di riferimento sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Un mandato fiduciario non giustifica la conservazione di somme se lo stesso prevede la restituzione in caso di mancata condizione (es. non ammissione al concordato): il mancato rispetto di tale obbligo può integrare distrazione.
- La distrazione patrimoniale è configurabile anche quando i fondi derivanti da operazioni personali (es. vendita immobile) sono trasferiti e sottratti alle pretese dei creditori sociali, se non destinati agli scopi concordatari o alla soddisfazione dei creditori.
- La restituzione parziale e tardiva (es. versamento di parte della somma solo nel corso del processo) non elimina automaticamente la responsabilità penale per bancarotta distrattiva.
- Per la prova del dolo e della partecipazione consapevole è sufficiente che i giudici di merito dimostrino, con elementi concreti, la conoscenza dello stato di decozione e l'iniziativa o l'accordo per la distrazione delle somme.
- La valutazione della pena e l'applicazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca esclusivamente la legittimità e la motivazione della decisione, non la congruità operativa se adeguatamente motivata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito; non è necessaria una motivazione analitica estesa se gli elementi essenziali sono indicati.
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