Ordinanza n. 7448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 27 aprile 2026, n. 1955, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, del 27 aprile 2026, n. 1955, relativa alle deliberazioni ARERA sul fattore di sharing dei proventi derivanti da rifiuti
Esito
La controversia
In appello Synextra ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura secondo cui il meccanismo di ripartizione tra gestore e utenti dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (fattore di sharing), previsto dagli artt. 2.2 e 3 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif e rideterminato ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 7, comma 2, della deliberazione 389/2023/R/rif, costituirebbe un aiuto di Stato non notificato, in violazione degli artt. 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario che le parti discutano specificamente se la misura integri ciascuno degli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato e se occorra un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, TFUE.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello né deciso la censura sul fattore di sharing. Ha precisato che la verifica della compatibilità di un aiuto con il mercato interno compete alla Commissione europea, mentre spetta al giudice nazionale stabilire, ai fini dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, se la misura costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce dei criteri interpretativi della Corte di giustizia. Ha quindi invitato le parti a depositare, entro il 6 novembre 2026, memorie sugli elementi costitutivi dell’aiuto e sull’eventuale rinvio pregiudiziale, chiedendo di formulare i quesiti pertinenti; la trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 107, paragrafo 1, TFUE
spetta al giudice nazionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, stabilire se una misura statale costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte di giustizia
Il giudice nazionale deve stabilire se la misura integri la nozione di aiuto di Stato, esaminandone gli elementi costitutivi secondo i criteri interpretativi della Corte di giustizia.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
mentre la valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno è riservata alla Commissione europea, spetta al giudice nazionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE, stabilire se una misura statale costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte di giustizia
Nel quadro del divieto di dare esecuzione agli aiuti prima della decisione prevista dal diritto UE, il giudice nazionale accerta se la misura sia un aiuto; la valutazione della sua compatibilità con il mercato interno resta riservata alla Commissione.
art. 267, paragrafo 3, TFUE
ritenuto opportuno, ai fini della decisione, che le parti si confrontino specificamente sulla riconducibilità del predetto fattore di sharing alla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE, con riguardo a ciascuno degli elementi costitutivi della figura (Corte giust., 27 gennaio 2022, C-179/20, Fondul Proprietatea, punto 86; 7 marzo 2024, C-558/22, Fallimento Esperia), nonché sull’eventuale necessità di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, TFUE, formulando i relativi quesiti (Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81, CILFIT; 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi)
Il giudice nazionale di ultima istanza deve valutare l’eventuale necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, ove pertinente, individuare e formulare i quesiti interpretativi.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Rilevato che l’appellante ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo con cui deduce che il meccanismo di ripartizione tra gestore e utenti dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (cosiddetto fattore di sharing), di cui agli artt. 2.2 e 3 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif, come rideterminato ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 7, comma 2, della deliberazione 389/2023/R/rif, costituirebbe un aiuto di Stato non notificato, in violazione degli artt. 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE
Il provvedimento dà atto della riproposizione in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., della censura non esaminata o non accolta in primo grado; non enuncia ulteriori criteri interpretativi sul contenuto della disposizione.
Massime di principio
- Nel valutare l’applicabilità dell’obbligo di standstill previsto dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE, il giudice nazionale deve accertare autonomamente se la misura statale integri la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, verificandone tutti gli elementi costitutivi secondo l’interpretazione della Corte di giustizia.
- La valutazione della compatibilità di una misura qualificabile come aiuto con il mercato interno è riservata alla Commissione europea; il giudice nazionale decide invece se la misura costituisca un aiuto e valuta l’eventuale necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
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