Cassazione Civile, Ordinanza n. 14861/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società proprietaria in Vicenza di un immobile di interesse storico-artistico aveva versato l’ICI per gli anni 2008 e 2009 in misura piena, senza beneficiare del regime agevolato previsto per tali beni. Successivamente presentava istanze di rimborso per la maggiore imposta versata, distinguendo tra acconto e saldo: il Comune riconosceva il rimborso solo per il saldo e lo negava per l’acconto, ritenendo tardive le domande di restituzione relative agli acconti perché presentate oltre il termine quinquennale di decadenza decorrente dal singolo versamento. La contribuente impugnava il diniego sostenendo che, per i pagamenti in acconto, il termine dovesse decorrere dal saldo, poiché solo con esso si sarebbe definita l’obbligazione tributaria annuale. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, comma 164, l. n. 296/2006, dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice di merito avesse fatto decorrere il termine di decadenza dal pagamento dell’acconto invece che dal saldo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel caso degli immobili vincolati di interesse storico-artistico, l’agevolazione ICI opera solo dalla notifica del provvedimento che impone il vincolo, avente natura costitutiva. Poiché il diritto al rimborso nasce già al momento del versamento dell’acconto se, in quel momento, l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura ridotta, il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre da quel singolo pagamento e non dal saldo. Conseguentemente, le istanze relative agli acconti erano tardive. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 164, L. n. 296/2006
prevede il termine decadenziale per chiedere il rimborso dei tributi versati e non dovuti; il termine decorre dal singolo versamento quando già allora il pagamento non era dovuto o lo era solo in parte.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
la disciplina del versamento ICI consente il pagamento annuale in unica soluzione entro la scadenza dell’acconto, confermando che l’imposta dell’anno è già determinabile al momento dell’acconto, salvo successive variazioni rilevanti per il saldo.
art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993
prevede l’agevolazione ICI per gli immobili di interesse storico e artistico; l’agevolazione si applica dalla data di efficacia del vincolo e quindi incide già sugli acconti successivi a tale momento.
art. 13, d.lgs. n. 504/1992
richiamato come disposizione in sostanza replicata, per quanto rileva, dall’art. 1, comma 164, l. n. 296/2006, in tema di rimborso dei tributi indebitamente versati.
art. 38, d.P.R. n. 602/1973
richiamato in via analogica dalla giurisprudenza sul decorso del termine per il rimborso nei versamenti in acconto: dal saldo solo quando il diritto dipende da una successiva determinazione definitiva del tributo, non quando il versamento in acconto era già indebito sin dall’origine.
art. 62, d.lgs. n. 546/1992
norma processuale invocata dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un profilo decisivo autonomo rispetto alla disciplina sostanziale del rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rimborso dei tributi versati e non dovuti, il termine decadenziale decorre dal momento del singolo versamento se, già a quella data, il pagamento era indebito o parzialmente indebito; decorre invece dal saldo solo quando il diritto alla restituzione dipende da una successiva determinazione definitiva dell’an o del quantum del tributo.
- Per i benefici fiscali relativi a immobili di interesse storico-artistico, il presupposto agevolativo opera dalla data in cui il vincolo diviene efficace e non da una mera dichiarazione del contribuente; ne deriva che l’agevolazione deve essere considerata anche in sede di acconto, se il vincolo era già opponibile.
- La facoltà di rateizzare il tributo in acconto e saldo non trasforma l’acconto in pagamento provvisorio privo di rilevanza autonoma ai fini del rimborso: ciascun versamento va valutato in base alla sua effettiva debenza al momento in cui è eseguito.
- Quando il diritto al rimborso nasce sin dall’acconto, l’istanza restitutoria deve essere proposta entro il termine previsto per quel versamento, senza poter attendere il pagamento del saldo per far decorrere la decadenza.
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