Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore nei confronti di una società debitrice, un terzo assumeva che una parte dei fabbricati sottoposti a espropriazione sconfinasse sul proprio terreno per una fascia di 1,50 metri. Il giudizio di merito era stato instaurato su sollecitazione del giudice dell’esecuzione per accertare l’effettiva estensione dello sconfinamento. Il tribunale aveva escluso lo sconfinamento, salvo la sola gronda di un fabbricato sporgente per 80 cm, quantificando i costi di eliminazione tramite CTU; la corte d’appello aveva respinto l’impugnazione del terzo, che in cassazione articolava quattro motivi, tutti diretti a contestare l’esito della consulenza tecnica d’ufficio e a sollecitarne il rinnovo. La parte controricorrente eccepiva e resisteva al ricorso. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il merito dei motivi, rilevando d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante il ricorrente avesse dichiarato che la sentenza era stata notificata via PEC; nel fascicolo non risultava depositata la copia notificata e neppure era presente nel fascicolo di ufficio o in quello della controparte, né ricorreva l’ipotesi in cui il deposito della sentenza notificata potesse essere superfluo per la vicinanza temporale tra pubblicazione e notificazione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ritenendo mancante il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è stato esaminato il merito delle doglianze sulla CTU e sullo sconfinamento.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
richiede, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ove la notificazione sia avvenuta, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole del ricorso, comporta l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è un adempimento essenziale: se la notificazione della sentenza è avvenuta, la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L’improcedibilità può essere evitata solo se la copia notificata risulta comunque presente nel fascicolo di ufficio o depositata da altra parte nel giudizio di legittimità; al di fuori di tali ipotesi, la mancanza del deposito resta निर्णisiva.
- La deroga che esonera dal deposito della copia notificata della sentenza opera solo quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso intercorra un tempo inferiore al termine breve; se l’intervallo è superiore, l’onere di deposito permane integralmente.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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