Sentenza del 18/03/2016 n. 5396 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine a 58 autovetture usate di origine comunitaria. Secondo l'Ufficio, dai libretti di circolazione risultava che i veicoli erano stati utilizzati da società di autonoleggio o altri operatori economici come beni strumentali dell'attività, circostanza idonea a far presumere che l'IVA fosse stata detratta all'acquisto. Mancava quindi un presupposto sostanziale del regime del margine, che richiede invece che l'IVA a monte non sia stata detratta. L'Agenzia sosteneva inoltre che la sola indicazione del regime del margine nella fattura del cedente non fosse sufficiente e che spettasse al cessionario provare la sussistenza dei requisiti sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR, che aveva considerato sufficiente l'indicazione del regime del margine in fattura e aveva posto sull'Amministrazione l'onere di dimostrare il regime IVA concretamente applicato dal cedente originario. La Corte ha affermato che il regime del margine è speciale e derogatorio, sicché il contribuente deve provare i relativi presupposti sostanziali. Gli elementi desumibili dai libretti di circolazione, quali la provenienza dei veicoli da società di autonoleggio, possono costituire presunzioni idonee a mettere in discussione il regime agevolato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per le questioni assorbite e per le spese.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e 37, convertito dalla L. n. 85 del 1995
Il regime del margine si applica, tra l'altro, quando il bene proviene da un privato consumatore, da un soggetto che non ha potuto detrarre l'imposta, da un soggetto in regime di franchigia o da un soggetto che ha già applicato il regime del margine.
Il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al regime ordinario IVA. Presuppone che l'IVA assolta a monte sia rimasta definitivamente indetraibile. La sola fattura recante l'indicazione del regime non prova l'esistenza di tali requisiti sostanziali.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 26-bis, introdotto dalla direttiva 94/5/CE
Le cessioni di beni d'occasione effettuate da un soggetto passivo-rivenditore sono assoggettate all'imposta limitatamente all'utile realizzato.
La finalità del regime è evitare la doppia imposizione quando il prezzo di acquisto incorpora IVA non detraibile. Non può essere utilizzato per ottenere un'indebita agevolazione fiscale quando l'IVA a monte sia stata detratta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, come modificato dal D.Lgs. n. 52 del 2004
La fattura deve contenere il riferimento alle disposizioni sul regime del margine o altre informazioni indicanti che tale regime è stato applicato.
Gli adempimenti formali della fattura sono necessari per la regolarità documentale, ma si aggiungono e non sostituiscono la prova dei requisiti sostanziali.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A fronte di elementi presuntivi contrari forniti dall'Amministrazione, grava sul contribuente che invoca il regime speciale l'onere di provare i fatti che ne consentono l'applicazione.
Codice civile, artt. 2717 e 2729
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
La provenienza dei veicoli da società di autonoleggio o soggetti analoghi può costituire una presunzione della detrazione dell'IVA, poiché tali veicoli sono normalmente beni strumentali dell'attività d'impresa.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
A un operatore professionale del settore automobilistico è richiesto un livello di diligenza maggiore, comprendente la verifica non solo formale ma anche sostanziale dei requisiti del regime del margine.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine può essere applicato solo se è dimostrato che l'IVA a monte non è stata detratta; la mera indicazione del regime in fattura non è sufficiente.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi o presuntivi contrari, l'onere di provare i requisiti del regime speciale ricade sul contribuente che lo invoca.
- La provenienza di un'autovettura da una società di autonoleggio, leasing o altro operatore che normalmente utilizza il veicolo nell'attività d'impresa può far presumere la detrazione dell'IVA e rendere inapplicabile il regime del margine, salvo prova contraria.
- Il cessionario professionale deve svolgere verifiche ragionevoli sulla regolarità sostanziale dell'operazione, utilizzando anche i documenti disponibili, come libretti di circolazione, contratti e fatture precedenti.
- L'eventuale buona fede o inconsapevolezza del cessionario può incidere sulle sanzioni, ma non rende automaticamente applicabile il regime del margine se mancano i presupposti oggettivi.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva debenza dell'imposta: il giudice di rinvio dovrà rivalutare le prove applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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