Cassazione Civile, Ordinanza n. 21896/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Torino in una causa civile pendente. Secondo il ricorrente, il successivo decreto di revoca impugnato sarebbe stato autonomamente opponibile e non meramente confermativo di un precedente provvedimento, sicché il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto dichiararne l'inammissibilità per tardività richiamando un atto precedente non opposto. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il primo provvedimento sarebbe stato limitato al solo anno 2016, mentre il decreto successivo avrebbe esteso indebitamente la revoca alle annualità ulteriori; ha poi dedotto che il Tribunale avrebbe implicitamente rimesso in termini la parte decidendo sulla richiesta di liquidazione dei compensi del difensore; ha lamentato la violazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato e degli artt. 2, 3 e 24 Cost. per non avere limitato la revoca al solo anno 2016 nonostante negli anni successivi sussistessero i requisiti reddituali; infine ha censurato la mancata pronuncia su una ulteriore istanza di ammissione al beneficio relativa ad anni successivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, con riferimento ai primi due motivi, che l'ordinanza impugnata avesse correttamente valorizzato la natura meramente confermativa del secondo decreto di revoca, rispetto a un precedente provvedimento già comunicato e non opposto nei termini, con conseguente tardività dell'opposizione. Ha inoltre escluso che il giudice dell'opposizione avesse compiuto un sindacato abnorme su un atto di altro giudice, osservando invece che egli si era limitato a verificare la legittimità del provvedimento sottoposto alla sua cognizione e a rilevarne la tardività. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il terzo perché non risultava dal decreto alcuna rimessione in termini; il quarto perché sollecitava una rivalutazione di merito su una questione ormai preclusa dalla tardività dell'opposizione; il quinto per difetto assoluto di specificità, non essendo state riportate né l'istanza né la fase processuale né il procedimento cui essa si riferiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, trattandosi di ricorso inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come rimedio avverso i provvedimenti in tema di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ribadisce che l'opposizione va proposta nei termini contro il provvedimento effettivamente decisivo e non contro un atto meramente confermativo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con la decisione impugnata, a pena di inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura per violazione di legge richiede una deduzione specifica e non può essere formulata in modo generico
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare e riportare specificamente il contenuto degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità del motivo
art. 153 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere una pretesa rimessione in termini, ma la Corte esclude che dal provvedimento impugnato tale effetto possa desumersi
artt. 76, 77, 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
disciplinano i presupposti e il funzionamento del patrocinio a spese dello Stato; la Corte non entra nel merito delle censure perché l'opposizione era tardiva e quindi preclusiva
art. 91, comma 1, c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, che fonda l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un provvedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare quale sia il provvedimento effettivamente lesivo e se esso sia stato impugnato nei termini; un successivo atto meramente confermativo non riapre i termini di opposizione.
- Il carattere confermativo di un secondo provvedimento non ne attribuisce autonoma impugnabilità quando il potere decisorio sia già stato esercitato con un precedente atto non opposto: in tal caso l'opposizione proposta contro il secondo atto è tardiva.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le norme asseritamente violate e non opera un puntuale confronto tra tali norme e la motivazione della decisione impugnata.
- La censura che richiama atti o istanze processuali deve riportarne in ricorso il contenuto essenziale e specificare fase e procedimento di riferimento; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità.
- La Corte non può accogliere censure che mirano a ottenere una nuova valutazione di merito su questioni già precluse da una pronuncia di inammissibilità o tardività dell'opposizione.
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