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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33678/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione per la configurazione del reato di rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.), sostenendo l'assenza degli elementi oggettivi di violenza o minaccia nei confronti della persona offesa o del terzo intervenuto (Jorge Avanival Macario), poiché l'imputato si sarebbe impossessato della borsa senza usare violenza e la colluttazione sarebbe avvenuta solo durante la fuga; deduceva inoltre inesatta applicazione delle norme in materia di determinazione della pena, lamentando incertezza e omissioni nella motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche, la loro equivalenza alla recidiva e la riduzione per il rito abbreviato, anche alla luce delle successive pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i profili di doglianza in parte. Sul piano della qualificazione del fatto, ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti esposti: la Corte d'appello, pur riformando l'assoluzione, non ha dato una motivazione adeguatamente "rafforzata" e non ha sufficientemente approfondito la dinamica della colluttazione con il terzo intervenuto per chiarire se la violenza fosse finalizzata ad assicurarsi la cosa o fosse mera reazione difensiva. Sul piano del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, evidenziando incongruenze e incertezze nella motivazione circa la prevalenza delle attenuanti e la riduzione per il rito (con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale e costituzionale che ha reso possibile la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio sia sulla sussistenza della rapina sia sul corretto trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, cod. pen.

    La disposizione disciplina la rapina impropria: la Cassazione richiede che, per la configurazione del reato, siano chiaramente accertati gli elementi della violenza o della minaccia, anche se verificatisi nell'immediatezza della sottrazione o durante la fuga, compresa la possibile violenza verso terzi che cercano di impedire l'allontanamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che vi fosse violazione di legge e vizi di motivazione tali da giustificare l'annullamento quando la Corte d'appello, ribaltando un'assoluzione, non fornisce una motivazione adeguatamente rafforzata e non confuta puntualmente le ragioni del giudice di prima fase.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen. (richiamato nella mattiera)

    La questione è collegata alla regolazione delle circostanze attenuanti e alla loro possibile prevalenza sulla recidiva. La Corte di Cassazione, alla stregua delle pronunce costituzionali citate, ha ritenuto che l'evoluzione costituzionale renda necessario riesaminare il trattamento sanzionatorio quando prima non era consentita la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Riguarda la recidiva e la sua rilevanza nel determinare il trattamento sanzionatorio. La Corte ha valutato la necessità di verificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva alla luce delle successive decisioni della Corte costituzionale.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata dalla difesa come base per riconoscere la rilevanza della "lieve entità"; la decisione della Cassazione rileva che l'assetto normativo e giurisprudenziale è poi ulteriormente evoluto.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 21/07/2025

    La Corte di Cassazione si è richiamata a questa pronuncia nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, nella parte che impediva la prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva: tale dichiarazione ha reso possibile oggi la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, imponendo un nuovo esame del trattamento sanzionatorio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021 (Frigerio)

    "Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso difforme dalla sentenza di primo grado, ... \\"è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte\\""

    Principio richiamato dalla Corte: quando la Corte d'appello riforma una decisione assolutoria del primo grado è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' per spiegare le ragioni della diversa valutazione del medesimo materiale probatorio.

Massime di principio

  • Quando l'appello riforma un'assoluzione, la Corte d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata" che confuti puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado: insufficiente la mera diversa lettura delle dichiarazioni dei testi.
  • Per configurare la rapina (anche impropria) è necessario accertare con precisione la presenza della violenza o della minaccia e se tale condotta sia stata strumentale ad assicurarsi il possesso della cosa o a garantirsi la fuga; va valutata la dinamica tra autore, persona offesa e terzi intervenuti.
  • Se emergono incertezze o omissioni nella motivazione del trattamento sanzionatorio (es. calcolo della pena, applicazione della riduzione per il rito abbreviato, prevalenza delle attenuanti sulla recidiva), il giudice di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
  • Le successive pronunce costituzionali e giurisprudenziali che incidono sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva richiedono, se rilevanti, la riconsiderazione della determinazione della pena anche per fatti giudicati prima dell'evoluzione normativa.
  • In caso di colluttazione intervenuta dopo la sottrazione, occorre valutare se la reazione dell'imputato sia stata difensiva o finalizzata al mantenimento della cosa: la qualificazione del fatto (furto, rapina, rapina impropria) dipende da questa valutazione puntuale.

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