Cassazione Penale, Sentenza n. 26555/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., per mancata produzione agli atti della richiesta di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge per aver erroneamente interpretato il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite n. 21716/2023 sostenendo che non è richiesta una formale certificazione dell'intesa tra Procuratore generale e Procuratore della Repubblica e che il giudice dell'appello non può sindacare il contenuto di tale intesa quando risulta che l'acquiescenza è stata acquisita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 21716/2023 per affermare che l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica non richiede formalizzazione processuale né la produzione di un documento allegato all'atto di appello del Procuratore Generale; il Procuratore Generale assume la responsabilità ordinamentale di aver effettuato il coordinamento richiesto dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. e il giudice dell'impugnazione non può sindacarne il contenuto. È stata anche disposta la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio cassato.
Norme richiamate
la formula richiamata: «qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza»
La Corte interpreta che la legittimazione del Procuratore Generale a proporre appello, fondata sull'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, consegue alle intese/forme di coordinamento previste dall'art. 166-bis disp. att.; non è richiesta una formalizzazione processuale o la produzione di un documento di acquiescenza nell'atto di appello
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
«Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto»
Stabilisce l'obbligo/compito del Procuratore Generale di promuovere intese o forme di coordinamento; la Corte ne deduce che tali intese non richiedono formalizzazione e legittimano il Procuratore Generale a proporre appello in alternativa, assumendone la responsabilità ordinamentale
sentenza Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023
La pronuncia è stata interpretata come chiarimento che il meccanismo di coordinamento tra uffici requirenti esonera dalla produzione formale dell'acquiescenza e impedisce al giudice d'appello di sindacarne il contenuto quando risulta che l'acquiescenza è stata acquisita
Norma sostanziale relativa al delitto per cui è stato assolto l'imputato; cita il titolo del fatto-reato oggetto del procedimento
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per precisare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della disposizione normativa sull'organizzazione del processo
Massime di principio
- Per l'appello della parte pubblica ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p., non è richiesta la produzione di un documento formale di "acquiescenza" del Procuratore della Repubblica: è sufficiente che il Procuratore Generale abbia svolto il coordinamento previsto dall'art. 166-bis disp. att. e si assuma la responsabilità ordinamentale dell'impugnazione
- Il giudice dell'appello non può sindacare il contenuto delle intese/interlocuzioni tra Procuratore Generale e Procuratore della Repubblica: il controllo del giudice si limita alla regolarità esterna dell'impugnazione (presenza di un solo atto di appello della pubblica accusa) e non alla verifica della motivazione interna degli uffici requirenti
- Se nel fascicolo o nel processo è comunque documentata o verbalizzata l'acquisizione dell'acquiescenza (anche mediante riferimento a quanto detto in udienza), la mancata allegazione di un atto formale non legittima l'inammissibilità dell'appello della Procura Generale
- In presenza di contestazioni sull'esistenza o sulla forma dell'acquiescenza, la via prudente è che il Procuratore Generale faccia risultare nel processo (verbali d'udienza, note interne trasmesse agli atti, o dichiarazioni formalizzate) l'avvenuto coordinamento per evitare questioni di ammissibilità
- Una decisione di merito di inammissibilità fondata esclusivamente sull'assenza di un documento formale di acquiescenza può essere annullata dalla Cassazione se contrasta con l'orientamento delle Sezioni Unite e con la ricostruzione del comportamento degli uffici requirenti
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