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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata dunque accolta la richiesta di riesame del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., poiché il ricorso non superava il vaglio di specificità e riproponeva doglianze già confutate dal giudice di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non valorizzare un contributo collaborativo del ricorrente. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente riproduttiva di un motivo già esaminato e confutato in appello: il contributo eventualmente utile doveva essere apprezzato solo con riferimento al procedimento in corso e non anche in relazione ad altre condotte oggetto di diversi procedimenti; inoltre, le dichiarazioni dell'imputato erano intervenute solo dopo l'emersione di elementi già significativi e avevano riguardato soprattutto profili finalizzati a una diversa e più mite qualificazione giuridica dei fatti e a ridimensionare la responsabilità. Il ricorso è stato ritenuto anche aspecifico perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come la documentazione prodotta riguardasse procedimenti diversi e non i fatti contestati nel giudizio in corso.

Norme richiamate

  • art. 323-bis c.p.

    La circostanza attenuante è richiamata quale oggetto della censura: la Corte esclude il riconoscimento quando il preteso contributo collaborativo non riguarda il procedimento in corso oppure interviene solo dopo l'emersione di elementi già significativi, risultando inoltre inidoneo se desumibile da atti relativi ad altri procedimenti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già confutate in modo puntuale dal giudice di merito senza offrire un concreto confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista per la collaborazione non può fondarsi su apporti riferiti ad altri procedimenti o a fatti estranei al giudizio in corso.
  • Ai fini della valutazione della collaborazione, rilievo decisivo ha il momento in cui le dichiarazioni vengono rese: un contributo successivo all'emersione di elementi già significativi può essere ritenuto non decisivo o non meritevole dell'attenuante.
  • L'aspecificità del motivo sussiste quando la censura non si confronta con la parte decisiva della motivazione della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni generiche o meramente reiterative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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