Sentenza del 28/05/2018 n. 2436 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Attività fieristica - Unità destinate all'attività istituzionale - Autonomia funzionale - Assenza - Riclassamento - Illegittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il riclassamento di un compendio immobiliare destinato all'attività fieristica, composto principalmente da stand amovibili e attrezzature strumentali. Sosteneva che tali beni fossero destinati ad attività istituzionale, privi di autonoma funzionalità e redditività e non utilizzati per attività commerciali autonome. Pertanto, non ricorrevano i presupposti per l'inquadramento nella categoria catastale D.
La decisione
Il riclassamento è stato ritenuto illegittimo. L'elemento decisivo per distinguere la categoria E dalla categoria D è la destinazione oggettiva del compendio immobiliare. Gli immobili e le strutture funzionali all'attività fieristica istituzionale, privi di autonomia funzionale e reddituale, possono rimanere in categoria E. Devono invece essere autonomamente classificati in categoria D gli spazi destinati ad attività non istituzionali e commerciali, come negozi, ristoranti o altre unità produttive di reddito.
Norme richiamate
Art. 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
Le unità immobiliari destinate ad attività commerciali o produttive, comprese quelle inserite in immobili classificati nei gruppi catastali E, devono essere censite autonomamente.
La norma esclude dalla categoria E le porzioni immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale e destinate ad attività commerciali o produttive non istituzionali. Le strutture fieristiche strumentali all'attività istituzionale, prive di tale autonomia, non devono invece essere riclassificate automaticamente in categoria D.
Massime di principio
- La classificazione catastale deve essere determinata principalmente dalla destinazione oggettiva dell'immobile e dalle sue caratteristiche concrete, non dalla sola appartenenza a un complesso più ampio.
- Gli immobili o le strutture destinati a un'attività istituzionale e privi di autonomia funzionale e reddituale possono conservare la categoria E.
- La categoria D è appropriata quando una porzione dell'immobile è autonomamente utilizzabile e destinata a un'attività commerciale o produttiva, come un negozio, un ristorante o un'altra unità capace di produrre reddito autonomo.
- La mera presenza, all'interno di un complesso fieristico, di spazi utilizzabili commercialmente non giustifica il riclassamento integrale dell'intero compendio: occorre individuare e valutare separatamente le eventuali unità autonome.
- In caso di riclassamento, l'Amministrazione deve verificare e motivare concretamente l'autonomia funzionale e reddituale delle porzioni da classificare in categoria D.
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