Sentenza del 24/03/2021 n. 11207 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Violazione articolo 5 decreto legislativo 74/2000 - Verifica Guardia di finanza - Accesso server esteri - Sequestro materiale informatico - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro probatorio relativo a materiale informatico acquisito dalla Guardia di Finanza durante una verifica fiscale. La ricorrente denunciava: accesso abusivo a un server estero di proprieta' di una societa' olandese (contestando la violazione dell'art. 615-ter c.p.), consegna coatta delle credenziali e acquisizione integrale dei dati; carenza e genericita' della motivazione del decreto di sequestro (mancata indicazione puntuale della fattispecie penale, della pertinenzialita' degli atti e della finalita' probatoria), e violazione dell'obbligo di autonoma valutazione del PM ai sensi della normativa sulle misure cautelari (contestando altresi' la possibilita' di applicare l'art. 240 c.p.p. per documenti acquisiti illegalmente).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro conteneva una motivazione sufficiente, ai sensi delle Sezioni Unite n. 36072/2018, in quanto il PM ha indicato il reato procedente (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e la finalita' probatoria (verificare i legami e le modalita' operative tra la societa' italiana e quella olandese). Ha inoltre stabilito che la Guardia di Finanza, nell'ambito della verifica fiscale, ha legittimamente esercitato funzioni sia di polizia amministrativa sia di polizia giudiziaria acquisendo i dati tramite l'incaricato dell'azienda; non e' emerso abuso di potere né coartazione tali da integrare l'art. 615-ter c.p., e quindi non sussisteva motivo per applicare l'art. 240 c.p.p. per la distruzione dei dati. La ricorrente e' condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5
Fattispecie penale indicata dal PM come reato procedente; il sequestro e' stato motivato come finalizzato a verificare elementi pertinenti all'ipotesi di evasione fiscale tra societa' collegate.
Codice Penale, articolo 615-ter (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)
Non applicabile nel caso concreto perche' la Corte ha ritenuto che l'acquisizione dei dati rientrava nei poteri esercitati legittimamente dalla Guardia di Finanza durante la verifica fiscale e non vi era abuso o coartazione.
Codice di Procedura Penale, articolo 240
Non e' stata ritenuta applicabile la procedura di distruzione dei documenti acquisiti, in assenza di prova che gli stessi fossero stati ottenuti illegalmente.
Sentenza Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio richiamato: il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalita' probatoria perseguita.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e n. 633/1972; D.Lgs. n. 68/2001; Legge n. 4/1929
Richiamate come fonti che legittimano le attivita' di verifica fiscale svolte dalla Guardia di Finanza e le relative competenze amministrative e istruttorie.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica, anche se concisa, che indichi la finalita' probatoria per l'accertamento dei fatti; il richiamo alla norma violata puo' essere sufficiente se accompagnato dall'indicazione dell'esigenza probatoria.
- La Guardia di Finanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia tributaria, puo' acquisire dati informatici e chiedere credenziali al responsabile aziendale; tale acquisizione non costituisce automaticamente accesso abusivo ai sensi dell'art. 615-ter c.p. quando viene esercitata nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge e senza coercizione illegittima.
- Perche' sia disposta la distruzione di documenti ai sensi dell'art. 240 c.p.p. e' necessario dimostrare che la loro acquisizione sia stata illegittima; la semplice eccezione di acquisizione da server esteri non basta se l'attivita' e' stata eseguita nell'ambito di una verifica legittima.
- Il PM puo' emettere sequestri probatori basandosi sull'informativa derivante da una verifica fiscale; non e' richiesto che il provvedimento indichi pienamente tutti gli elementi di reato relativi a terzi (es. societa' estere) quando l'indagine e' diretta nei confronti del soggetto nazionale e mira a verificare i rapporti tra i soggetti.
- Nel contestare sequestri informatici e accessi ai sistemi, il resistente deve allegare elementi concreti di abuso, coercizione o mancanza di pertinenza; argomentazioni generiche o sospetti non sono di per se' sufficienti per ottenere l'annullamento del provvedimento.
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