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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32444/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, valorizzando il contegno conciliativo dell'Amministrazione e il fatto che l'annullamento sia avvenuto in conformità a un recente orientamento di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato davanti alla giustizia tributaria gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'annualità 2009, somme corrisposte dall'azienda sanitaria ai propri dipendenti-dirigenti medici in esecuzione di un accordo transattivo conseguente a una precedente controversia di lavoro. La controversia originaria aveva riguardato la violazione di obblighi contrattuali collettivi e il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, rinviando la quantificazione a separato giudizio. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni dell'Agenzia, ritenendo che il risarcimento da perdita di chance avesse natura reddituale e fosse quindi imponibile come reddito di lavoro dipendente. Nel ricorso per cassazione i contribuenti avevano proposto otto motivi; dal testo della decisione emergono, in particolare, la censura contro la decisione di merito sulla rilevanza fiscale del risarcimento e la doglianza sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, che la CTR aveva escluso qualificando l'attività dell'Ufficio come accertamento a tavolino. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia ha comunicato l'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 52 del c.c.n.l. dell'08/06/2000

    La precedente controversia lavoristica aveva riguardato la violazione degli obblighi previsti da tale clausola contrattuale collettiva, posta a base del risarcimento riconosciuto ai dipendenti.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela gli atti impositivi impugnati nel giudizio di cassazione, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese se l'annullamento degli atti è intervenuto in modo tempestivo e coerente con un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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