Ordinanza n. 1909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV quater, n. 18157/2025, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della docente. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. La questione cautelare riguarda l’interpretazione dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, e dell’art. 2 del d.m. n. 107/2023, disposizioni che, secondo il Ministero, rilevano ai fini della mancata ammissione alle prove. Il Consiglio di Stato ha valutato la domanda nei limiti propri della cognizione sommaria cautelare, ravvisando il fumus boni iuris dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’art. 98 c.p.a., sulla base del fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che l’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022 e l’art. 2 del d.m. n. 107/2023 richiedono entrambi la previa proposizione di un ricorso, anche in appello, e quindi l’effettiva pendenza di un giudizio relativo alla mancata ammissione alle prove; non è sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare. Tale interpretazione è stata ricondotta alla finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalle disposizioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della questione. La decisione di merito è stata rinviata alla successiva udienza pubblica, da fissarsi con decreto del Presidente della Sezione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Prevede i presupposti per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata; il Consiglio di Stato li ha ritenuti sussistenti nella fase cautelare.
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
Richiede, ai fini considerati, la previa proposizione di un ricorso, anche in appello, e l’effettiva pendenza di un giudizio relativo alla mancata ammissione alle prove; non è sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare.
art. 2 d.m. n. 107/2023
Richiede anch’esso la previa proposizione di un ricorso e l’effettiva pendenza del giudizio relativo alla mancata ammissione alle prove, secondo una ratio di deflazione del contenzioso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale collega determinati effetti alla previa proposizione di un ricorso, è necessaria l’effettiva pendenza del giudizio, anche in appello; la semplice decorrenza del termine per impugnare non è sufficiente.
- La finalità deflattiva di una disciplina normativa costituisce criterio interpretativo per escludere che la mera pendenza del termine d’impugnazione possa equivalere alla proposizione del ricorso.
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nei limiti della cognizione sommaria, l’impugnazione presenti fumus boni iuris e ricorrano le condizioni dell’art. 98 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →